Il rappresentante nelle autorizzazioni di Polizia

La nostra azienda, al fine di importare armi MCO, si vuole avvalere di un rappresentante come previsto dall'art. 32 del T.U.L.P.S. Il nostro rappresentante sarebbe una persona che ha un negozio di abbigliamento sulla caccia e recentemente ha ottenuto l'idoneità per la vendita e la tenuta in deposito di armi libera vendita che non è mai stata utilizzata per il suo negozio. Siccome l'idonetà è ciò che gli permette di tenere il registro di P.S. di carico e scarico, vorrei sapere se possa lo stesso occuparsi da noi di dette operazioni. Dopo aver contattato la Questura ci viene detto che il rappresentante deve essere un co-amministratore: ritengo non sia necessario secondo i termini della normativa, in quanto conosco decine di armerie che hanno come responsabili dei dipendenti. Come va intereptata la figura del "rappresentante"?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

L’art. 8 TULPS, nel sancire che le autorizzazioni di polizia sono personali, ossia riconducibili esclusivamente al suo titolare e non trasmissibili (come ribadito dall’art. 12bis Reg. TULPS), riserva al comma 2 la possibilità, per talune tipologie di autorizzazioni espressamente previste dalla legge, che le stesse siano esercitate a mezzo di rappresentante, ed in tali casi il rappresentante “deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione ed ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza”.  La nozione di rappresentante a cui rimanda il predetto articolo, ed a cui si riferisce l’impianto del TULPS, non è quella formale di legale rappresentante di persona giuridica (art. 75, co. 3, c.p.c.), ossia la persona fisica che rappresenta legalmente un soggetto astratto dotato di propria personalità giuridica o comunque soggettività propria (titolare, amministratori, soci accomandatari, soci responsabili, etc.), ma è quella, di carattere più prettamente sostanziale, che fa riferimento alla figura fisica che agisce in rappresentanza dell’imprenditore (intendendosi: titolare dell’impresa, legale rappresentante della società, amministratori, soci accomandatari, etc.), su nomina di questo,  e pone in essere atti a suo nome e per suo conto con relativa assunzione di responsabilità unitamente al titolare medesimo (per questo il rappresentante deve essere sempre presente nei locali autorizzati), e può essere a questo legata da un rapporto di svariata natura: dipendente (lavoratore subordinato, commesso, procuratore, institore), ausiliario, collaboratore (con contratto di procura per la rappresentanza), socio. Ciò lo si ricava sia dalla lettura degli articoli del TULPS, del Regolamento del TULPS e della L. n. 110/1975 che fanno riferimento alla figura del rappresentante nell’esercizio di autorizzazioni di polizia, sia dalla circostanza per cui, quando la normativa specifica intende fare riferimento al legale rappresentante di un’impresa esercitata informa societaria (che è appunto l’amministratore) ne fa espressa e specifica menzione (vedasi art. 12bis Reg. TULPS, art. 4, co. 3, Dir. CEE n. 477/1991, art. 15, co. 6, L. n. 230/1998).

Le autorizzazioni di polizia il cui esercizio è consentito a mezzo di rappresentante sono le seguenti (artt. 32, co. 2 e 51, co. 3, TULPS):

  • fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione, riparazione, vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere (art. 28 TULPS); importazione ed esportazione di  armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento (art. 28 TULPS); fabbricazione, importazione ed esportazione, raccolta e vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia (art. 28 TULPS); fabbricazione e detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (art. 28 TULPS);
  • fabbricazione, assemblaggio, importazione, esportazione, riparazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria, vendita di armi comuni (art. 31 TULPS);
  • fabbricazione, deposito, vendita e trasporto esplodenti di qualsiasi specie (artt. 46, 47 e 51 TULPS). 

Come specificato, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione ed ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza(art. 8, co. 2, TULPS), i quali sono:

  • requisiti soggettivi: l’interessato non deve trovarsi in una delle condizioni ostative specificate negli artt. 10, 11, 12 e 43 TULPS, ossia non deve aver riportato condanne per talune fattispecie di reato, non deve aver omesso di adempiere agli obblighi di istruzione elementare dei fanciulli ove vi sia obbligato, deve poter provare la sua buona condotta e dare affidamento di non abusare del titolo autorizzatorio (art. 9 L. n. 110/1975);
  • requisito tecnico: l’interessato deve sostenere apposito esame presso la competente commissione che accerti la sua capacità tecnica con riferimento all’autorizzazione richiesta (art. 8, co. 3-5, L. n. 110/1975);
  • requisito psico-fisico: l'autorità di pubblica sicurezza può talora chiedere all'interessato di produrre specifico certificato medico di idoneità psico-fisica (art. 9 L. n. 110/1975 e art. 35, co. 7, TULPS). 

In questi casi, la documentazione necessaria per la domanda di concessione dell’autorizzazione di polizia deve contenere il consenso scritto del rappresentante nominato dal soggetto interessato titolare dell’autorizzazione (art. 12, co. 3 e 4 Reg. TULPS, analogamente nel caso della domanda di rinnovo, art. 13, co. 6, Reg. TULPS), mentre nulla la norma prescrive con riferimento all’inquadramento contrattuale del rappresentante nominato o alla natura del rapporto che lo lega al titolare dell’autorizzazione, quindi in prima istanza potrebbe ritenersi ultronea una tale richiesta effettuata dall’autorità di pubblica sicurezza; tuttavia simili richieste potrebbero giustificarsi con la circostanza per cui l’autorità di pubblica sicurezza concedente l’autorizzazione potrebbe voler avere contezza del fatto che il rappresentante sia in grado di garantire la presenza e l’apporto costanti nell’esercizio dell’autorizzazione medesima (quindi nei locali autorizzati), essendo colui che di fatto la conduce e ne è responsabile unitamente al titolare. Potrebbe pertanto rendersi utile allegare alla domanda di concessione dell’autorizzazione di polizia la scrittura con cui il titolare dell’impresa nomina il proprio rappresentante delegandolo appunto all’esercizio dell’autorizzazione.

Avv. Adele Morelli

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