Requisiti PdA per difesa personale

Sono istruttore di tiro U.I.T.S. e faccio l'istruttore di tiro presso la sezione TSN sita nella mia provincia, in base a detto titolo posso fare la richiesta per il porto d'armi per difesa personale? Chiedo questo perché alcuni istruttori con i quali ho fatto dei corsi avevano questo tipo di porto d'armi.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

Il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale (artt. 42 TULPS e 61 Reg. TULPS) è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

  • requisiti soggettivi: l’interessato non deve trovarsi in una delle condizioni ostative specificate negli artt. 10, 11, 12 e 43 TULPS, ossia non deve aver riportato condanne per talune fattispecie di reato, non deve aver omesso di adempiere agli obblighi di istruzione elementare dei fanciulli ove vi sia obbligato, deve poter provare la sua buona condotta e dare affidamento di non abusare del titolo autorizzatorio;
  • requisito tecnico: l'interessato deve produrre il certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalla competente sezione della Federazione del Tiro a Segno Nazionale (art. 62, lett. d), Reg.TULPS, art. 8, co. 6, L. n. 110/1975) oppure certificazione che attesta che il medesimo ha fatto il servizio militare da non più di dieci anni (art. 8, co. 6, L. n. 110/1975, come modificato dall'art. 5, co. 1, lett. d), D.Lgs.vo n. 204/2010);
  • requisito psico-fisico: l'interessato deve produrre certificato medico di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico militare o dal medico degli uffici medico-legali delle unità sanitarie locali o della Polizia di Stato (art. 2 del D.M. 28 aprile 1998 e art. 1 L. n. 89/1987) (art. 8, co. 3-5, L. n. 110/1975);
  • dimostrato bisogno (artt. 42, co. 1, TULPS e art. 61, co. 2, Reg. TULPS): l'interessato deve dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma. Non essendo contenuta nella norma una esplicitazione del significato di tale espressione, la stessa viene interpretata ed applicata con la massima discrezionalità; tuttavia, nella prassi il concetto di bisogno è stato interpretato come bisogno di difendersi, pertanto, se per talune categorie di persone esercenti determinate professioni apparentemente potrebbe essere meno complicato ottenere il rilascio di tale licenza, per le altre la dimostrazione potrebbe essere più ardua. Così, si ritiene sia ammissibile la richiesta di porto di armi per difesa personale da parte di: gioiellieri, tabaccai, gestori di distributori di carburante, addetti al trasporto di denaro o alla conduzione di furgoni porta-valori, commercianti le cui attività siano ubicate in zone scarsamente sicure o che abbiano subito precedenti rapine, persone esposte al rischio di aggressione o sequestro (provati magari da eventi simili già subiti). La circostanza di essere istruttore U.I.T.S., ad avviso della scrivente, potrebbe non essere da sola bastevole a giustificare la richiesta di porto d'armi per difesa personale, e sarebbe dunque preferibile dimostrare con circostanze concrete il bisogno di difesa.

Il porto d'armi per difesa personale può essere di diverse tipologie:

  • porto di bastone animato la cui lama abbia una lunghezza non inferiore a 65 cm (art. 42, co. 1, Reg. TULPS), rilasciato dal prefetto, trattasi di licenza ormai caduta in desuetudine;
  • porto d'arma corta (pistola, pistola semiautomatica o rivoltella, art. 42, co. 1, TULPS), rilasciato dal prefetto;
  • porto d'arma lunga da fuoco (fucile, art. 61, co. 2, Reg. TULPS), rilasciato dal questore.

Il libretto di tale licenza dura cinque anni, ma la sua validità è subordinata al rinnovo annuale (la domanda di rinnovo deve essere corredata dal pagamento della tassa di concessione governativa, la tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma, art. 4 D.M. 28 dicembre 1995), e in caso di licenza scaduta non si può portare l'arma anche se nel frattempo sia stata presentata domanda di rinnovo (D.M. 17 aprile 2003-Allegati).

La titolarità della licenza di porto d'armi per difesa personale abilita: al trasporto di tutte le categorie di armi comuni da sparo (quindi sia lunghe sia corte, a prescindere dal tipo di arma per cui si è abilitati) con il limite numerico massimo di sei per movimentazione, all'acquisto di tutte le categorie di armi comuni da sparo (quindi, nuovamente, sia lunghe sia corte, a prescindere dal tipo di arma per cui si è abilitati) e al porto del tipo o dei tipi di armi indicati nell'autorizzazione, con possibilità, per i titolari di porto d'arma corta, di portare contemporaneamente fino a tre armi corte detenute in forza di denuncia (Circolare 559/C-3159-10100(1) del 14 febbraio 1998 del Ministero dell'Interno).

Avv. Adele Morelli

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