Consegna e ritiro a domicilio delle armi da parte dell'armiere

Sono armiere di professione, mi capita di acquistare armi da persona che vuole liberarsene , come devo comportarmi per il trasporto dalla casa del cedente l'arma al mio negozio? Detto trasporto avviene sempre nell'ambito della provincia o del comune in cui svolgo la mia attività, sono in possesso di licenza di porto d'armi uso caccia. 

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

La licenza di commercio di armi comuni di cui all'art. 31 TULPS contiene in sé la facoltà per l'armiere di trasportare personalmente l'arma ai fini della consegna al domicilio del cliente che l'ha acquistata oppure di ritirare sempre a domicilio da questi l'arma acquisita/presa in carico (dall'armiere medesimo) per la successiva vendita presso i locali dell'armeria. Tale diritto al trasporto dell'arma dal luogo di acquisto a quello di detenzione nel momento immediatamente successivo all'acquisto è in ogni caso previsto per tutti coloro che acquistano un'arma. Nel caso di specie, peraltro, l'armiere è altresì titolare di licenza di porto d'armi per uso caccia, la quale, a norma della Circolare 14 febbraio 1998 n. 559/C-3159-10100(1) sul trasporto delle armi comuni da sparo, abilita il suo titolare al trasporto delle armi comuni da sparo di qualsiasi tipo (lett. a) della Circolare) nel numero massimo di sei per movimentazione.  È fondamentale che l'armiere che ha acquisito l'arma dal cliente per la successiva eventuale vendita nei locali dell'armeria, si munisca di scrittura privata di cessione tra l'armeria cessionaria nella persona del suo titolare ed il cliente cedente, da entrambi sottoscritta, con indicazione dell'orario in cui l'operazione di cessione è avvenuta, la quale scrittura (che deve essere redatta in doppio originale, di cui uno verrà consegnato al cliente cedente l'arma) deve accompagnare l'arma durante il trasporto e deve essere custodita tra la documentazione inerente l'arma medesima. Immediatamente dopo, giunto in armeria, l'armiere provvederà alla dovuta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 35 TULPS ivi indicando che il trasporto presso i locali dell'armeria è avvenuto da parte dell'armiere medesimo munito sia di licenza ex art. 31 TULPS sia di licenza di porto d'armi uso caccia, e quindi ai successivi adempimenti di comunicazione all'ufficio di PS prescritti dallo stesso art. 35, co. 4, TULPS. Si evidenzia che l'arma dovrà essere trasportata smontata riposta nell'apposita custodia e collocata nel bagagliaio dell'auto, quindi in condizioni che ne renderebbero impossibile un uso agevole ed immediato.

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news