Carabina AK-SAR 1 (ex armamento AK47) e caccia agli ungulati

Posso usare un'arma catalogata sportiva SAR1 cal 7,62X39 (versione civile dell'AK47 ) alla caccia in battuta al cinghiale?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

La carabina modello AK-SAR 1, quale arma di ex armamento (AK47) di produzione rumena (Romthecnica), è catalogata al Catalogo Nazionale delle Armi al nr. 14023 come arma comune da sparo a funzionamento semiautomatico di calibro 7,62x39 con caricatore a cinque colpi. La tipologia ed il calibro, ossia anima rigata con cal. 7,62 in grado di incamerare bossolo a vuoto di altezza 39 mm, la farebbero senz’altro rientrare tra i mezzi di caccia consentiti dalla legge (infatti, a norma degli artt. 13 L. n. 157/1992 e 6 D.Lgs.vo n. 204/2010 la caccia è consentita, tra gli altri, con carabina con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica che utilizza cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di qualsiasi altezza), ma il numero di colpi incamerabili, cinque, dà luogo ad aspetti problematici, questi i motivi.

La cd. Legge caccia (L. n. 157/1992, art. 13) prescrive la limitazione ad un massimo di due colpi (o meglio, tre: due in serbatoio ed uno in camera di cartuccia) nel caso di esercizio di attività venatoria con fucile con canna ad anima liscia, e la limitazione ad un colpo nel caso di attività venatoria con fucile con canna ad anima liscia nella zona faunistica delle Alpi, mentre nulla prescrive per i fucili con canna ad anima rigata.

Una limitazione ad un massimo di due colpi (nella pratica, come sopra detto, tre) è indifferentemente prevista sia per le anime lisce sia per le anime rigate nell’uso venatorio dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all'art. 8 rinvia all'Allegato IV lett. a) disponendo il divieto del ricorso, nella caccia appunto agli uccelli,  ad "armi semiautomatiche […] con caricatore contenente più di due cartucce".

Pertanto, nessuna limitazione pare sia prescritta normativamente per la caccia con armi con canna ad anima rigata con funzionamento semiautomatico agli ungulati (tali sono i cinghiali). Tuttavia, la L. n. 503/1981, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979”, all’Allegato IV annovera tra i “Mezzi e metodi di uccisione, cattura ed altre forme di sfruttamento vietati” nei confronti dei “mammiferi” (ed i cinghiali sono tali) le “armi semi-automatiche […] con caricatore dotato di più di due cartucce”. Taluni interpreti hanno sostenuto che tale prescrizione non sarebbe vincolante, poiché la predetta legge di ratifica non darebbe luogo ad una vera e propria esecuzione della Convenzione di Berna, ma si limiterebbe ad un recepimento del contenuto letterale della stessa; tuttavia, la Suprema Corte in più occasioni, anche con sentenze recenti, ha fatto riferimento al contenuto della L. n. 503/1981 per sanzionare condotte vietate in ambito venatorio.

Le pronunce della Cassazione sul punto poi, ovvero se la limitazione a due colpi si estenda anche alle armi ad anima rigata con funzionamento semiautomatico, sono contrastanti.

Pertanto, non essendovi un orientamento unanime allo stato attuale, è parere della scrivente ritenere, in via prudenziale, l’opportunità di recarsi a caccia anche di mammiferi/ungulati (nella specie cinghiale) con armi con canna ad anima rigata con caricatore in grado di contenere non più di due cartucce. Nel caso di specie, si potrebbe applicare alla carabina un riduttore di colpi inserito in modo tale da non essere rimovibile o di pronta applicazione (deve essere applicato in modo fisso e stabile).

In ogni caso, per avere la esatta cognizione del numero di colpi ammessi nella caccia agli ungulati sarà necessario fare riferimento alla legge regionale ed al calendario venatorio (ed altresì al regolamento provinciale) del territorio ove si intende esercitare tale attività venatoria, poiché spetta in ultima istanza proprio alla regione emanare prescrizioni normative in tal senso.

Si ricorda, da ultimo, che per la caccia agli ungulati è fatto divieto di utilizzare munizione spezzata (art. 21, co. 1, lett. u), L. n. 157/1992).

Avv. Adele Morelli 

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