Obbligo di riconsegna del tesserino venatorio

Nel 2011 ho preso per la prima volta il tesserino venatorio per la stagione 2011-2012, poi, sia per dimenticanza che per rimando e per paura della multa, a tuttora (agosto 2013) devo restituirlo. Cosa è preferibile fare? 

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

È onere del cacciatore annotare sul tesserino venatorio regionale che gli viene rilasciato annualmente (subordinatamente al pagamento della relativa tassa di concessione)- solitamente dalla propria provincia o comune di residenza - di volta in volta la giornata in cui si è esercitata la caccia ed il numero di capi abbattuti, l'omissione di tale annotazione fa incorrere in una sanzione amministrativa da €77,00 ad €464,00 (art. 31, co. 1, lett. i) L. n. 157/1992). Al termine della stagione venatoria, il predetto tesserino deve essere riconsegnato alla propria provincia o comune, entro la data prevista dalla legge caccia della propria regione oppure in apposito regolamento regionale oppure nel calendario venatorio o in specifico regolamento provinciale, la mancata riconsegna nel termine fa incorrere in una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito appunto nella legge caccia regionale di riferimento o in specifica normativa provinciale. Solitamente, alla riconsegna del tesserino, viene rilasciato al cacciatore dal competente organo (provincia o comune) apposito tagliando di prova di avvenuta consegna, il quale deve essere riconsegnato al medesimo organo (comune o provincia) al momento del ritiro del nuovo tesserino venatorio in allegato alla documentazione all'uopo necessaria (porto d'armi, ricevute versamento tasse, ricevuta versamento iscrizione ATC, etc.), in caso di mancata riconsegna del suddetto tagliando si incorre in un'altra sanzione amministrativa, il cui importo è sempre stabilito dalla legge caccia regionale di riferimento o in specifica normativa provinciale. Il diritto dell'organo competente al pagamento di tali sanzioni amministrative pecuniarie, che può essere esercitato mediante la notifica della violazione al cacciatore responsabile, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. n. 689/1981), che decorrono rispettivamente dal termine entro cui si sarebbe dovuto depositare il tesserino o dal giorno in cui non è stato riconsegnato il tagliando di prova di avvenuto deposito.

Si ritiene debba escludersi il rischio di poter incorrere altresì nella sospensione della licenza di porto d'armi uso caccia, data la tenuità della violazione, atteso che sarebbe davvero arduo da parte della Questura dedurre il venir meno del requisito della buona condotta da una simile violazione bagatellare. A tal proposito, al fine di dimostrare la propria buona fede e la propria buona condotta, si suggerisce di effettuare il pagamento della sanzione per omessa consegna del tesserino nel termine, spontaneamente, contestualmente al suo deposito tardivo, senza attendere la notifica della violazione: in questo modo si eviteranno le spese di notifica e si disporrà di elemento utile a provare la propria rettitudine in caso di qualche vaga contestazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

Avv. Adele Morelli

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