Trasferimento definitivo di carabine dalla Repubblica Ceca

Vorrei chiedere lumi sull'importazione di un paio di armi dalla Repubblica Ceca. Ho trovato una carabina molto interessante da un armiere Ceco. Si tratta di una versione prodotta in numero limitato dalla Anschutz su base 1907. Mentre la 1907 catalogata in Italia è a colpo singolo, questa è dotata di caricatore da 10 colpi e si chiama 1907 Rep (ripetizione). La domanda è la seguente: come faccio a comprarne un paio e portarmele qui? Basta l'accordo preventivo con la Cechia? Non essendo da noi catalogata (almeno non l'ho trovata ma talvolta in calce alle schede di catalogazione ci sono delle varianti), posso portarla qui senza problemi o devo farla passare dal banco? La carabina è bancata in Germania, quindi deduco non ci siano problemi di banco per quanto riguarda le prove forzate.. Ditemi, per favore, come posso fare?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Essendo la Repubblica Ceca uno stato membro dell’Unione Europea, l’acquisto ed il trasferimento definitivo di armi dalla stessa in Italia soggiacciono alla procedura del cd. accordo preventivo; tuttavia, si rende prima necessario verificare la tipologia di arma e se la stessa risulti o meno iscritta nel Catalogo (per quelle prodotte o importate fino al 31.12.2011), così da sapere se sia necessario, oltre alle procedure per l’ottenimento dell’accordo preventivo, effettuare anche gli adempimenti per acquisire la classificazione dal Banco di Prova. L’arma indicata nel quesito, una carabina Anschutz 1907 Rep ossia a ripetizione (il numero dei colpi non è rilevante, non essendo più il caricatore una parte d’arma, si vedano a tal proposito gli artt. 2, co. 1, lett. b) e 5, co. 1, lett. l), n. 1) D.Lgs.vo n. 204/2010), non figura nel Catalogo Nazionale, poiché nello stesso risulta essere presente solo una “Anschutz Mod. 1907 a caricamento successivo e singolo (manuale)” al nr. 5620, dunque una tipologia diversa; pertanto, si rende necessario chiedere la classificazione della stessa (o delle stesse) al Banco Nazionale di Prova, inoltrando apposita istanza al medesimo secondo le modalità specificate nel sito ufficiale http://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/procedura-per-la-classificazione.html, ovviamente previe le dovute informazioni presso la propria Questura al momento della richiesta di accordo preventivo      

La procedura dell’accordo preventivo consta delle seguenti fasi:

  • il  cittadino italiano interessato all’acquisto e trasferimento deve inoltrare personalmente presso la propria Questura di residenza una richiesta di accordo preventivo (è l’accordo preventivo al trasferimento, art. 7, co. 2, Dir. CEE 477/1991, artt. 5 e 8 D.Lgs.vo n. 527/1992 e art. 5 D.M. n. 635/1996) indicando i propri dati anagrafici e licenze, i dati del cedente con le licenze e il paese UE da cui partirà il trasferimento, tutti i dati identificativi dell’arma o delle armi (quantità, tipo, marca, modello, calibro, matricola qualora richiesta, categoria -indicando tassativamente Categoria B, ovvero quella delle armi soggette ad autorizzazione, poiché in Italia tutte le armi comuni sono annoverate in tale categoria-), specificare che si tratta di arma le cui punzonature di prova sono oggetto di reciproco riconoscimento tra gli stati (la Repubblica Ceca, infatti, aderisce alla C.I.P., pertanto le armi non dovranno essere sottoposte alle prove specifiche e alla punzonatura, http://www.conarmi.org/banchi.jsp), specificare che si tratta di arma non catalogata e che deve essere sottoposta a classificazione, indicare il mezzo di trasferimento, la data di partenza e la data prevista per l’arrivo, il tragitto che verrà effettuato ed il valico d’ingresso in Italia; l’accordo preventivo viene rilasciato nei successivi 90 giorni, in esso è indicata la durata della sua validità; poiché normativamente non è previsto il numero massimo di armi di cui può essere chiesto il trasferimento definitivo in Italia con l’accordo preventivo, si ritiene che sia possibile chiedere l’accordo preventivo per sei armi, ossia la quantità massima trasportabile per movimentazione così come previsto dalla specifica Circolare sul trasporto delle armi comuni da sparo n. 559/C-3159-10100(1) del 14.02.1998;
  • l’accordo preventivo così ottenuto deve essere presentato (solitamente da parte del venditore) all’autorità della Repubblica Ceca competente in materia, avanzando altra richiesta di accordo preventivo, la predetta autorità provvederà rilasciando l’autorizzazione al trasferimento (art. 11, co. 2, Dir. CEE 477/1991), la quale autorizzazione seguirà l’arma fino al suo arrivo al luogo di detenzione in Italia;
  • giunta in Italia, l’arma dovrà essere trasportata fino al luogo di detenzione;
  • contestualmente, appena giunto in Italia il cittadino detentore dell’arma dovrà immediatamente (non oltre le successive 72 ore) effettuare la dovuta denuncia di detenzione presso il locale Comando dei Carabinieri o l’ufficio locale di pubblica sicurezza (art. 38 TULPS).

Avv. Adele Morelli 

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