Il silenzio-assenso non vale per la materia delle armi

Il principio del silenzio-assenso della P.A. vale anche in materia di armi?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, L. n. 241/1990, il principio del silenzio-assenso non si applica in materia di pubblica sicurezza (licenze di porto d’armi, licenze professionali, etc.), nell'ambito della quale, quindi, decorsi i termini previsti dal D.P.R. n. 214/2012 per la tipologia di procedimento che interessa, si deve ritenere che si perfezioni il principio del silenzio-rifiuto, avverso il quale sono esperibili i seguenti  rimedi: l'interessato può rivolgersi al responsabile del procedimento e chiedere che il procedimento venga concluso entro un termine pari alla metà di quello originario, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (art. 2, comma 9ter, L. n. 241/1990), oppure può ricorrere al TAR fintanto che perdura l'inadempimento e comunque entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione dell'inadempimento (artt. 31 e 117 D.Lgs.vo n. 104/2010); è fatta salva comunque la possibilità di riproporre l'istanza ove sussistano i presupposti che giustificano la richiesta.

Avv. Adele Morelli 

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