Armi MCO non possono essere usate in campagna

Si possono utilizzare armi ad aria compressa in libera vendita in campagna o nei pressi di un torrente o di un argine, etc.? Lo chiedo perché vorrei potermi esercitare  senza andare al TSN.  

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule, non sono considerate quali armi comuni da sparo (art. 2, comma e, L. n. 110/1975): esse sono infatti definite “armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo” (cosiddette armi a MCO, art. 1, D.M. n. 362/2001). Per il loro acquisto è sufficiente aver compiuto i diciotto anni ed essere muniti di documento d’identità in corso di validità (art. 7, comma 3, D.M. n. 362/2001), la loro detenzione non va denunciata all’autorità di P.S. (art. 8 D.M. n. 362/2001). Per quanto riguarda l’uso di tali strumenti, va specificato che, se da un lato non è necessario essere titolari di porto d’armi per portarli, dall’altro comunque gli stessi possono essere usati solo nei poligoni e nei luoghi privati non aperti al pubblico, mentre non possono essere portati fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza un giustificato motivo (art. 9 D.M. n. 362/2011) e sicuramente gli spazi della campagna così come l’area nei pressi di un torrente o di un argine non possono essere considerati appartenenze di un’abitazione (“Il concetto di appartenenza dell’abitazione […] va desunto dalla nozione civilistica fornita dall’art. 817 c.c. che considera pertinenza di una cosa ogni altra che al servizio o all’ornamento della prima è destinata in modo durevole. Con particolare riferimento alla casa di abitazione che insista su un fondo agricolo, possono essere considerate appartenenze il cortile o il giardino recintati e l’aia antistante, quei luoghi cioè che servono a completarla in relazione alle particolari esigenze della vita domestica ed ai caratteri esteriori della casa, ma non certo il fondo agricolo sul quale essa insista, che è destinato dal coltivatore alla produzione di beni economici e non già al completamento dell’abitazione”, Cass. Pen., Sez. VI, n. 1974/9870), pertanto in tali spazi non è consentito portare né usare le armi a MCO. Ciò sostanzialmente equivale a dire che tali strumenti non possono mai essere portati fuori della propria abitazione (potrebbe costituire giustificato motivo per il porto fuori della propria abitazione la legittima difesa), mentre possono essere trasportati ovunque (art. 10 D.M. n. 362/2001), ovviamente scarichi, smontati e riposti nella custodia (e collocati nel bagagliaio dell’auto). Il porto di tali strumenti in violazione della predetta normativa ossia fuori della propria abitazione o sue appartenenze dà luogo a responsabilità penale per porto senza giustificato motivo di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 110/1975 punita con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da €1.000,00 ad €10.000,00. L’uso di tali strumenti in luoghi diversi dai poligoni e dai luoghi privati non aperti al pubblico dà luogo a responsabilità penale se avviene in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa per il reato contravvenzionale di accensioni ed esplosioni pericolose di cui all’art. 703, comma 1, c.p. punito con l’ammenda fino a €103,00; se l’uso avviene in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone ricorre l’ipotesi penale contravvenzionale aggravata e la pena è dell’arresto fino ad un mese (art. 703, comma 2, c.p.).

Risposta in sintesi

Le armi a MCO non possono essere portate fuori dell’abitazione o sue appartenenze senza un giustificato motivo, mentre possono essere trasportate ovunque scariche, smontate e riposte nella custodia (e collocate nel bagagliaio dell’auto); esse possono essere utilizzate solo nei poligoni e nei luoghi privati non aperti al pubblico.

Avv. Adele Morelli

 

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news