Munizioni in calibro 9x19 Parabellum e D.LGS. N. 204/2012

A proposito di munizioni 9x19 parabellum, il Banco Nazionale nel suo sito recita: per le semiautomatiche 9x19 questo Banco dopo il decreto 204 del 2010 scriverà sul certificato da dare al produttore/importatore... trattasi di arma comune non commercializzabile in Italia. Ora, se è vero, come è vero, che il Banco è l'organo deputato al riconoscimento della qualità di arma comune, dovrebbe essere chiaro che anche le relative munizioni sono comuni.  

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli 

L’art. 23, comma 12-sexiesdecies, della L. n. 135/2012 del 07.8.2012 entrata in vigore il 15.8.2012, prevede che “A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;  tale norma sta ad indicare, dunque, che la classificazione delle armi comuni prodotte in Italia è operata dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia, ma non fa alcun riferimento alla circostanza che si tratti di armi commercializzabili in Italia o invece solo all’estero.  Con riferimento al calibro 9x19 parabellum, sul sito del Banco Nazionale di Prova è così indicato "In merito alle armi da fuoco corte in calibro 9x19 parabellum, l'art. 5 del D.Lgs. 204/2010 ne consente la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa delle armi comuni, tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati. Pertanto questo Banco per evitare equivoci, non inserirà le predette armi nell'elenco delle armi classificate e sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore dichiarerà che trattasi di arma comune non commercializzabile in Italia". (https://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/procedura-per-la-classificazione.html): tale dicitura, perfettamente conforme al principio contenuto nell’art. 2, comma 2, secondo periodo, L. n. 110/1975, che recita “Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum […]”, con tutta evidenza non fa che ribadire che il calibro 9x19 parabellum è da considerarsi in Italia da guerra. Infatti, il BNP, pur bancando le armi corte in calibro 9x19 parabellum prodotte o introdotte in Italia, al momento del rilascio della certificazione delle prove dichiara che trattasi di armi non commercializzabili in Italia (e non le inserisce nell’elenco delle armi classificate, quindi noi ufficialmente non le ritroviamo tra le armi comuni classificate in Italia), proprio perché tale calibro non è considerato in Italia un calibro per armi comuni, in quanto lo stesso è utilizzato per le Forze armate o i Corpi armati dello Stato. Dunque, la circostanza che armi in tale calibro vengano bancate dal BNP non le fa automaticamente qualificare come armi comuni in Italia ivi detenibili da privati (lo stesso dicasi per il munizionamento). Altresì, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, stessa L. n. 110/1975, “[…] sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità d’offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico […]” e così “Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra”, e ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n. 185/1990 “[…] sono materiali d’armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Da ciò non può che desumersi che tutte le munizioni 9x19 parabellum sono da ritenersi da guerra, poiché, si ribadisce, le stesse sono in dotazione alle Forze armate.

Tale interpretazione è stata da ultimo confermata dalla recentissima sentenza Cass. Pen. n. 27750 del 27.5.2013 (dep. il 25.6.2013), la quale nella parte motiva spiega che la modifica apportata all'art. 2 L. n. 110/1975 dall'art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 204/2010, nel legittimare il calibro 9x19 parabellum esclusivamente per le armi destinate all'esportazione o alla dotazione delle Forze armate, non può che qualificare le stesse, "in mancanza di contraria previsione normativa", come armi da guerra.

Avv. Adele Morelli

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