La riparazione delle armi non si può fare in forma ambulante

È possibile svolgere l’attività di riparazione di armi in forma ambulante, cioè senza avere dei locali specifici destinati a tale attività? Il titolare potrebbe svolgere tale attività in un furgone appositamente attrezzato oppure ritirare lui personalmente l’arma dal cliente la mattina, procedere alla riparazione in un qualsiasi locale (anche un garage) e quindi riconsegnare l’arma al cliente la sera?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Per l'attività di riparazione di armi comuni è necessario essere titolari di specifica licenza di riparazione armi comuni di cui all’art. 31 TULPS, come sancito dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 527/1992 (come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 204/2010), dall'art. 51 Reg. TULPS e dagli artt. 8 e 9 della L. n. 110/1975. Per conseguire la licenza si deve superare l'apposito esame di abilitazione tecnica presso una qualsiasi Prefettura in Italia (esame sulla normativa e tecnica delle armi comuni) e quindi, una volta conseguita tale abilitazione, si deve ottenere il rilascio della licenza presso la Questura del luogo ove si intende esercitare l'attività. La licenza verrà rilasciata solo se i locali ove si intende svolgere l’attività di riparazione saranno ritenuti tecnicamente idonei dalla Commissione Tecnica Provinciale, e sarà la stessa Commissione ad indicare nella licenza quante armi potrà avere il titolare in deposito ai fini della riparazione. Per quanto riguarda le prescrizioni e caratteristiche tecniche dei locali, non vi è una disposizione normativa specifica sul punto, pertanto la Commissione Tecnica gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei locali e nell’imposizione di prescrizioni al titolare della licenza (ad es. con riguardo alla sicurezza dei locali, inferriate, aperture, dispositivi antincendio, etc.). Quindi, assolutamente non si può svolgere l’attività di riparazione di armi comuni in modo itinerante.

Le uniche attività che si possono svolgere in forma diciamo “ambulante” sono: quella avente ad oggetto il trasporto di campionario di armi (art. 36 TULPS e 55 Reg. TULPS, la licenza viene rilasciata dalla Questura e poi di volta in volta vidimata dalle Questure delle città che si percorre con il campionario) e quella che abilita alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio (art. 37 TULPS, autorizzazione rilasciata dal Sindaco).  

Per quanto riguarda, infine, il ritiro dell'arma a domicilio del cliente da parte del titolare della licenza, si suggerisce di evitare, se possibile, tale pratica, poiché la norma non è chiara e gli orientamenti sul punto dei vari uffici di P.S. non sono concordi, atteso che taluni ritengono che la licenza abiliti automaticamente il titolare a compiere tale cortesia nei confronti del cliente purché per brevi tragitti, altri no, pertanto è consigliabile sia il proprietario dell'arma a portare la propria arma presso i locali del riparatore.

Avv. Adele Morelli 

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