Detenzione delle armi se il PdA scade dopo il 4 maggio 2015: si deve presentare il certificato medico?

La mia licenza di caccia scadrà a luglio di quest’anno e per vari motivi non la rinnoverò più. Come devo comportarmi circa la detenzione in casa di armi quali fucili e carabina da caccia? Specifico che nessun altro dei miei famigliari ha il porto d’armi.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 121/2013, entrato in vigore il 5 novembre 2013, ha disposto che “Entro diciotto mesi (entro il 4 maggio 2015, ndr) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente”. La norma così formulata lascia intendere che l’onere di presentazione del certificato medico incomba in capo a chi ha presentato l’ultimo certificato medico (perché ha chiesto il rilascio o rinnovo di un PDA o ha chiesto un nulla osta all’acquisto) entro la data del 4 novembre 2007. Infatti, considerato che, come sopra detto, il D.Lgs. n. 121/2013 è entrato in vigore il 5 novembre 2013 e che lo stesso decreto dispone che l’onere di presentazione del certificato medico non gravi su coloro che già lo hanno prodotto nei sei anni antecedenti la sua entrata in vigore, quindi nel periodo compreso tra il 5 novembre 2007 ed il 4 novembre 2013, si ricava che siano obbligati a presentare il suddetto certificato medico tutti coloro che ne abbiano prodotto uno prima del 5 novembre 2007 (quindi: tutti coloro che hanno prodotto un certificato medico fino al 4 novembre 2007, devono produrre un nuovo certificato medico, tutti gli altri che hanno prodotto un certificato medico a partire dal 5 novembre 2007 in poi, non devo produrre nulla). Sul punto sono intervenute due Circolari del Ministero dell’Interno esplicative, la nr. 557/PAS/10900(27)9 del 28 luglio 2014 e la nr. 557/PAS/U/006501/10900(27)9 del 29 aprile 2015, che hanno chiarito che trattasi di misura “una tantum”, ossia che viene applicata una sola volta (e non con cadenza periodica), nei confronti di “detentori di armi […], salvo che i citati soggetti non avessero già presentato detto certificato nei sei anni antecedenti il 5 novembre 2013”; così si legge nella circolare del 29 aprile u.s., la quale ha quindi chiarito che l’attività ricognitiva da parte delle Questure volta ad individuare chi sia obbligato alla produzione del certificato medico (“e la connessa emanazione di eventuali provvedimenti di diffida alla presentazione del certificato medico”) fa salvi coloro che abbiano presentato il certificato medico nei sei anni antecedenti il 5 novembre 2013. La medesima circolare chiarisce che la possibilità di presentare il certificato medico anche oltre la scadenza del 4 maggio 2015 e comunque nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente è rivolta proprio a coloro che sono oggetto della ricognizione da parte della loro Questura (quindi coloro che hanno presentato l’ultimo certificato medico alla data del 4 novembre 2007) e ai quali la Questura medesima non è riuscita ad inviare la diffida alla produzione del certificato medico entro la scadenza del 4 maggio 2015. 

In conclusione, stando così la formulazione delle norme e delle circolari esplicative, può dedursi che l’obbligo di produrre il certificato medico incombe su coloro che hanno prodotto l’ultimo certificato medico entro la data del 4 novembre 2007 (per qualsiasi ragione: rilascio o rinnovo di PDA o nulla osta all’acquisto); tutti coloro che hanno prodotto l’ultimo certificato medico a partire dal 5 novembre 2007 in poi (per qualsiasi ragione: rilascio o rinnovo di PDA o nulla osta all’acquisto), non devo produrre nulla.      

Infine, si evidenzia che sicuramente, per il futuro, verrà emanato un provvedimento normativo specifico per i meri detentori di armi, atteso che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 204/2010, come citato all’inizio in quanto indicato nel contenuto dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 121/2013 (“i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204”), prevede che “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1 luglio 2011, ndr), sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità […] alla detenzione […] delle armi, […] prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono armi”.

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news