Porto d'armi uso sportivo che non viene rilasciato: cosa fare?

Ho seguito tutto l'iter burocratico per conseguire il porto d'armi uso sportivo, consegnando nell’aprile scorso tutta la documentazione presso la stazione dei CC. Da quel momento non mi hanno fatto sapere nulla riguardo la mia pratica. Recatomi personalmente presso la questura vengo a conoscenza che la mia pratica è in lavorazione. Passano altri 2 mesi senza sapere nulla, mi reco nuovamente in questura e mi dicono che c'è un problema per una segnalazione di una denuncia risalente a 5 anni prima e il dirigente deve valutare la situazione. Dopo 15 gg ripasso per sapere se si è risolta la questione, ma mi rispondono che dal sistema che non riescono a sapere come si è risolta la vicenda e mi chiedono di portare la remissione della querela. Consegno quindi la remissione della querela presso la mia questura, ma, ad oggi, non ho avuto più alcuna notizia. Cosa posso fare per sollecitare la conclusione della mia pratica?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

In casi come quello esposto nel quesito conviene procedere nel seguente modo:

1) inoltrare al Ministero dell'Interno la richiesta di aggiornamento dati con raccomandata, compilando il modulo che è possibile rinvenire sul sito

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/forze_di_polizia_mod_1a.pdf

allegando copia conforme del decreto di archiviazione (se c'è stata remissione di querela in fase d'indagini, come pare di comprendere dal quesito, ci sarà un decreto di archiviazione del GIP);

2) depositare presso la propria Questura copia del modulo spedito con raccomandata con allegata la ricevuta della raccomandata, in modo da dimostrare che ci si è attivati per far cancellare ogni iscrizione pregiudizievole a proprio carico dalla banca dati CED e con l'occasione chiedere nuovamente al proprio ufficio lo stato della pratica; se anche in quest'occasione non viene fornita una risposta esaustiva, si consiglia di inoltrare all’ufficio istanza scritta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 10 e da 22 a 25 della L. n. 241/1990, al fine di poter avere conoscenza del contenuto del fascicolo di lavorazione della pratica e dell’esistenza di eventuali documenti ostativi al rilascio del PDA;

3) se, anche in questo caso, non si avrà una risposta soddisfacente, si può inoltrare apposita istanza scritta al responsabile del procedimento o, in mancanza di questi, al dirigente o funzionario dell’ufficio, chiedendo che entro un termine pari alla metà di quello previsto dalla normativa per il rilascio del PDA sportivo (il Decr. Pres. Cons. n. 214/2012 prescrive che il termine per il rilascio sia di 90 giorni, quindi all'istanza di sollecito l'Ufficio dovrà rispondere entro 45 giorni), venga concluso il procedimento (art. 2, comma 9-ter, L. n. 241/1990).

Infine, la soluzione più radicale, ma anche più dispendiosa economicamente ed in termini di tempo, è quella di fare ricorso al TAR fintanto che perduri l'inadempimento e comunque entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione (che abbiamo detto essere di 90 giorni dal deposito della domanda di rilascio del PDA) dell'inadempimento (artt. 31 e 117 D.Lgs.vo n. 104/2010).

È fatta salva comunque la possibilità di riproporre l'istanza ove sussistano i presupposti che giustificano la richiesta.

Avv. Adele Morelli

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