Uso dei caricatori a capacità maggiorata acquistati ante D.LGS. N. 121/2013

Sono un tiratore che ha acquistato in passato delle armi corte comuni provviste di caricatori di capacità superiore a 15 colpi, ad esempio la Glock 17 che veniva venduta con caricatore da 17 colpi. Ho denunciato i caricatori, e mi chiedo se oggi posso ancora utilizzarli, visto che le nuove armi vengono vendute con caricatori limitati a 15. Segnalo di avere anche dei fucili in calibro venatorio che montano caricatori superiori a 5 colpi. Quando li utilizzo al poligono, posso utilizzare i caricatori di capacità superiore ai 5 colpi che ho acquistato con l'arma, e che ho regolarmente denunciato?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Il D.Lgs. n. 121/2013 (in G.U. 21 ottobre 2013, n. 247), in vigore dal 5 novembre 2013, con l’art. 2, lett. a), n. 1) ha modificato l’art. 2 della L. n. 110/1975 disponendo che “Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di […] armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori […]. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10”; il successivo art. 6, comma 3, stesso decreto legislativo, ha previsto che “Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Orbene, la lettura delle su citate norme:

a) da un lato evidenzia che il cosiddetto vincolo della “sportività”, ossia la necessità che il caricatore a capacità maggiorata sia riconducibile ad un’arma sportiva, è legato solo ai produttori, ai distributori/importatori ed ai venditori, mentre lo stesso non viene sancito con riguardo alla detenzione ed uso da parte dei privati;  

b) dall’altro fa agevolmente dedurre che ciò che (arma e caricatore cd. a capacità maggiorata, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di arma qualificata sportiva) è stato acquistato antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2013, quindi fino al 4 novembre 2013, o comunque entro la data del termine transitorio del 4 novembre 2015 se trattasi di armi prodotte e bancate oppure introdotte in Italia entro il 4 novembre 2013 (come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno nr. 557/PAS/10900(27)9 del 28 luglio 2014), è stato appunto lecitamente acquisito e può continuare ad essere legalmente detenuto nella configurazione di colpi originaria per costruzione (ossia il numero di colpi per cui quell’arma era stata a suo tempo catalogata, se trattasi di arma solo iscritta a catalogo, oppure il numero di colpi per cui quell’arma è stata classificata dal BNP) ed in tale medesimo stato utilizzato, a prescindere che si tratti di arma sportiva o invece solo comune (infatti, nessuno può vietare di utilizzare un’arma comune in senso proprio, dunque non sportiva, al poligono).

Infine va evidenziato che due sono gli aspetti da tenere nella debita considerazione, qualora si volesse utilizzare caricatori cd. a capacità maggiorata per armi comuni (poiché appunto l’acquisto è avvenuto entro il range temporale anzidetto e quella tipologia era stata catalogata/ successivamente classificata in quel numero massimo di colpi, si veda sopra): se si tratta di fucili che si prestano, per le loro caratteristiche (calibro, funzionamento), all’attività venatoria, bisogna attenersi al numero dei colpi massimo consentito dall’art. 13 della L. n. 157/1992 e quindi montare su di essi solo caricatori con la specifica capienza consentita per il tipo di caccia prescelto; in tutti gli altri casi, bisogna tenere in considerazione il precetto per cui, in ogni caso, non può assemblarsi su un’arma un caricatore con una capienza in numero di colpi maggiore rispetto a quella per cui l’arma è stata classificata oppure a suo tempo catalogata, se trattasi di arma solo catalogata, poiché altrimenti si incorre nel reato di alterazione d’arma (cfr. a titolo esemplificativo Cass. Pen., Sez. I, 1997/6191).     

Avv. Adele Morelli 

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