Riforma della Pubblica Amministrazione e silenzio assenso

La legge 124/2015 per la riforma della Pubblica Amministrazione che prevede, tra le altre cose, il silenzio-assenso in caso di autorizzazioni o simili, è valida anche per le Licenze di Pubblica Sicurezza? Questa riforma potrebbe avere ripercussioni anche sul comparto armiero? E questo potrebbe trarne giovamento?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Per giovare anche al comparto armiero si dovrebbe:

1) modificare il comma 4 dell'attuale art. 20 L. n. 241/1990, che attualmente fa divieto di applicare il principio del silenzio-assenso alla materia pubblica sicurezza.

Art. 20 Silenzio assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

2) Abrogare i DPR 214/2012 e DPCM 58/2013, i quali attualmente prevedono i vari termini procedimentali a seconda delle istanze di competenza del Ministero Interno e suoi uffici (Questure, Prefetture), affinché possiamo avere anche noi un termine unico di 30 giorni.

Avv. Adele Morelli

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