Vorrei sapere se sia o meno necessario conseguire una licenza di pubblica sicurezza per svolgere attività di fabbricazione, riparazione e vendita di softair. I locali dove si effettuano tali attività sono soggetti alla stessa normativa delle armi comuni?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, L. n. 110/1975, come modificato dal D.Lgs. n. 204/2010, le softair, ossia quegli strumenti destinati a sparare pallini in plastica di colore vivo per mezzo di aria o gas compresso, la cui energia cinetica, misurata a un metro dalla volata, non è superiore ad 1 joule, sono da considerarsi strumenti riproducenti armi, e non armi. Essi sono vendibili ai maggiori di 16 anni e nel loro aspetto esteriore devono presentare la canna, o la parte anteriore dello strumento in caso di canna non sporgente, colorata di rosso per almeno 3 cm. Ogni prototipo deve essere inviato al Banco Nazionale di Prova per le opportune verifiche. 

Poiché non sono da considerarsi armi comuni da sparo, per le loro fabbricazione, vendita e riparazione non si deve essere titolari di licenza di P.S. né i locali soggiacciono alle prescrizioni tecniche e di sicurezza che vengono imposte ai produttori/venditori/riparatori di armi comuni da sparo.

Avv. Adele Morelli

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