Intermediazione di armi comuni e Licenza di armaiolo

Sono in possesso dell’attestato di capacità tecnica all’esercizio della minuta vendita di armi comuni da sparo e prodotti esplodenti, posso con tale idoneità fare l’intermediario di armi? Se sì, può l’intermediario chiedere la classificazione di nuovi modelli di armi da introdurre nello Stato italiano?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 1bis, lett. f), del D.Lgs. n. 527/1992, l’intermediario è “una persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell’acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità”. La licenza di intermediario per armi comuni è prevista dall’art. 31bis TULPS, che al comma 1 dispone che “per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio”. Considerato che lei ha l’idoneità per la vendita di armi comuni da sparo, qualora conseguisse la relativa licenza presso la Questura (licenza in art. 31 TULPS per il commercio di armi comuni), non avrebbe bisogno anche della titolarità della licenza di intermediazione in 31bis, perché la sua licenza di commercio in 31 TULPS assorbirebbe anche quella per l’intermediazione. Qualora invece volesse esercitare solo l’attività di intermediario, avrebbe due alternative: dovrebbe ottenere l’idoneità tecnica all’intermediazione in armi comuni presso la CTT di una qualsiasi Prefettura e quindi chiedere la licenza di intermediazione alla Questura oppure potrebbe operare senza licenza, se per ogni operazione si facesse rilasciare mandato scritto dalle parti dandone comunicazione ogni volta alla Questura. L’intermediario non può chiedere la classificazione delle armi al BNP, essendo tale facoltà riconosciuta solo in capo ai fabbricanti, agli assemblatori e agli importatori.

Avv. Adele Morelli

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