Matricola identica impressa su due parti essenziali della stessa arma: va inserita due volte nella denuncia di detenzione?

Sono in possesso di un'arma corta catalogata sportiva marca Glock modello 34 SC, per la quale è stata regolarmente denunciata la detenzione presso il Commissariato di competenza. Mi sono accorto solo oggi che la canna della pistola reca impresso lo stesso numero di matricola che è riportato sul fusto e sul carrello. Ho l'obbligo di indicare nella denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S. anche il numero di matricola che c'è sulla canna, oppure basta quello inciso sul fusto, che poi materialmente combacia con ogni cifra alfanumerica? Preciso che ho acquistato la proprietà dell'arma in argomento mediante cessione tra privati nell'anno 2008 e già il precedente detentore aveva indicato in denuncia il solo numero di matricola sul fusto.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La normativa di riferimento è la seguente:

  • art. 58, comma 1, Reg. TULPS: “La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’articolo 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
  • art. 11, comma 1, L. n. 110/1975: “Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.

La lettura in combinato disposto di tali norme fa dedurre i seguenti principi:

  • che se sull’arma sono presenti più numeri di matricola (riferiti alle diverse parti essenziali), è bene indicarli tutti in denuncia, con riferimento alle relative parti;
  • che, ad oggi, la matricola (che la nuova normativa ha rinominato “marcatura unica”) deve essere apposta, a scelta del fabbricante o dell’assemblatore, su una delle parti essenziali (pertanto, ad oggi non vi è ancora l’obbligo di apporre la marcatura unica su tutte le parti essenziali); vi sono dei fabbricanti che, per questioni di gestione ordinata della produzione, appongono lo stesso numero di matricola su tutte le parti essenziali dell’arma, ma ciò non gli viene imposto dalla legge, è, ripeto, una loro scelta di organizzazione della produzione.

Alla luce di ciò, possiamo dedurre che, se il numero di matricola impresso sulle varie parti essenziali dell’arma è lo stesso, non può ritenersi viziata la denuncia di detenzione che reca indicati i dati dell’arma (tipo, marca, modello, calibro, nr. di classificazione, categoria europea) con il riferimento generico al numero di matricola, senza specificare le varie parti.

Avv. Adele Morelli

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