Movimentare temporaneamente l'arma per ragioni sportive

Pratico tiro sportivo a fini ricreativi e nel fine settimana mi reco presso la seconda casa in campagna, posso portare con me la pistola per andare al poligono che si trova più vicino alla seconda casa che al luogo di detenzione, senza dover effettuare necessariamente ogni volta la comunicazione di variazione per solo 48 ore complessive di movimentazione?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 38 TULPS e 58 Reg. TULPS si ricava il duplice principio per cui da un lato si ha tempo fino alle 72 ore per effettuare la denuncia di detenzione di un’arma (art. 38, co. 1, TULPS “Chiunque detiene armi […], deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità”) e dall’altro che, nel momento in cui viene variato il luogo di detenzione dell’arma, bisogna effettuare la dovuta comunicazione, denunciando il nuovo luogo di detenzione, presso il competente ufficio di pubblica sicurezza (art. 38, penultimo comma, TULPS “La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia” e art. 58, penultimo comma, Reg. TULPS “In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato”).

Nella prassi, per casi simili a quello illustrato nel quesito ossia temporanea movimentazione dell’arma dovuta all’uso sportivo o venatorio della stessa con rientro al domicilio entro le 72 ore, gli uffici di P.S., almeno per quanto è di conoscenza di questa Associazione di categoria, appaiono concordi nel ritenere che la mera movimentazione che non ha ad oggetto un vero e proprio trasferimento dell’arma ma è legata a contingenze temporanee e transitorie di utilizzo dell’arma, come detto per ragioni sportive o venatorie, “fuori sede” che si compiono entro il termine delle 72 ore, non pare far configurare l’obbligo di presentare nuova (temporanea) denuncia di detenzione in altro luogo per poche ore, per poi ripresentarla nuovamente all’ufficio del luogo ove effettivamente l’arma risulta “domiciliata”. Questo perché, per l'evenienza dell'insorgere dell’obbligo di presentare nuova denuncia a mezzo della quale viene dichiarato il nuovo luogo di detenzione dell’arma, nella prassi si ritiene che occorra che comunque nello spazio temporale delle 72 ore stabilito per l'effettuazione della formalità non si sia determinata una circostanza in forza della quale l'arma sia stata riposta nuovamente nel luogo di denunziata detenzione, così che possa considerarsi essere degradato a livello non apprezzabile il periodo di tempo (in questo caso massimo 48 ore) in cui la stessa sia rimasta temporaneamente collocata altrove per esigenze assolutamente temporanee, e quindi la mera movimentazione transitoria non si sia sostanziata nella volontà di cambiare effettivamente il “domicilio” all’arma, ma sia stata solo funzionale a partecipare all’attività sportiva o venatoria in altro luogo (peraltro, avendo l’ufficio di P.S. ove l’arma risulta regolarmente denunciata i contatti del detentore dell’arma, non avrebbe difficoltà a rintracciarlo telefonicamente nelle predette 48 ore…). Tuttavia, mi corre l’obbligo di evidenziare che, nonostante la prassi degli uffici di P.S. sembri andare per la maggiore nel senso anzidetto, si registra sul punto tale massima della Suprema Corte: “In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui all'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un'arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, ancorché, nel termine di 72 ore previsto per la ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, l'arma sia stata nuovamente collocata nel domicilio dichiarato, in quanto è necessario che in qualsiasi momento detta autorità abbia certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 19/09/2016)”, Cass. pen. Sez. I Sent., 25/05/2017, n. 50442. Si suggerisce pertanto di chiedere al proprio ufficio di P.S. conferma della prassi dallo stesso applicata, onde non incorrere in spiacevoli contestazioni (magari il suo ufficio di P.S., qualora aderisse all’orientamento minoritario più restrittivo,  potrebbe semplicemente chiederle di dare loro avviso con PEC, quando movimenta temporaneamente l’arma per ragioni sportive, indicando l’indirizzo dell’abitazione ove lei resta a dormire per una notte).

Avv. Adele Morelli

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