Nulla osta Questore e Certificato maneggio armi

Una persona che vuole ricevere in eredità un'arma acquisendola mediante nulla osta all'acquisto del Questore e senza detenere il relativo munizionamento, per conseguire il predetto titolo di nulla osta all'acquisto del Questore deve munirsi anche del certificato maneggio armi?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Il nulla osta all'acquisto del Questore è il titolo, previsto dall'art. 35, co. 5-6-7, TULPS, rilasciato dal Questore della provincia ove l'interessato risiede (cfr. Circ. Min.  Int. nr. 559/C.11112-XV.C.MASS(19) del 13.05.2000 che rispondeva ad un quesito della Questura di Arezzo), che abilita all'acquisto di armi comuni (con tale titolo si può essere autorizzati anche all'acquisto di materiale esplodente).

L'art. 35 TULPS non prevede, tra i requisiti per il rilascio del nulla osta all'acquisto armi del Questore, anche il certificato di maneggio armi; allo stesso modo, l'art. 8, comma 3, L. n. 110/1975, specifica che il certificato maneggio armi è richiesto per il rilascio del permesso di porto d'armi, mentre nulla specifica circa il nulla osta all'acquisto armi del Questore per poi concludere prevedendo che il maneggio armi "non occorre per l'autorizzazione alla collezione"; infine, l'art. 62 Reg. TULPS prevede l'obbligo di allegare il certificato di maneggio armi solo alla domanda di rilascio di licenza di porto d'armi, mentre nulla dice circa il diverso titolo del nulla osta all'acquisto armi del Questore.

Sul punto si rinviene Circ. Min. Interno nr. 559/C.12224/10100(2)1 del 21.07.1993, la quale specifica che la Questura può autorizzare l'acquisizione di un'arma ad un privato privo del certificato di maneggio armi, se questo vuole detenere solo l'arma e non anche le munizioni.

In merito si rinvengono altri articoli, relativi alla disciplina delle armi, che non prevedono la titolarità del maneggio armi, quando appunto si intende detenere solo l'arma e non anche il munizionamento:

  • L'art. 47, comma 2, Reg. TULPS prevede che la licenza di collezione armi può essere rilasciata anche per una sola arma, quando l'interessato non intenda detenere anche il munizionamento per fare uso dell'arma; per completezza, richiamiamo l'art. 8, comma 3, L. n. 110/1975 sopra indicato, che appunto prevede che il maneggio armi "non occorre per l'autorizzazione alla collezione";
  • L'art. 8, co. 6, DM 14.04.1982, specifica che non è richiesto il maneggio armi a chi richiede la licenza di collezione di armi antiche, artistiche e rare o d'importanza storica, dato il divieto di detenzione del relativo munizionamento;
  • L'art. 10 della L. n. 110/1975 al comma 9 prevede che la collezione di armi di qualsiasi tipo esclude la detenzione del relativo munizionamento ed al comma 9-bis prevede che il titolare della licenza di collezione può fare la prova di funzionamento semestrale delle sue armi in collezione al poligono se in possesso della capacità al maneggio armi.

Per completezza sul punto, si richiama anche la Circ. Min. Int. nr. 559/C.25372.10171(3) del 15.05.1995, che tra fine di pag. 2 ed inizio di pag. 3 chiarisce che, nel caso il titolare di licenza di collezione detenga anche altre armi fuori dalla collezione, può comunque detenere il relativo munizionamento e fare uso delle armi fuori dalla collezione ai sensi di legge.

Avv. Adele Morelli

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