Aggiornamenti normativi sull'utilizzo delle munizioni al piombo nelle zone umide

È possibile avere l’ultimo aggiornamento sulla normativa concernente le munizioni al piombo?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Il 15 febbraio 2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2021/57 concernente misure restrittive riferite al “piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità delle zone umide”. Ai fini di un’interpretazione non equivoca ed uniforme sul territorio nazionale del predetto Regolamento UE, sono stati inseriti nell’art. 31 della L. n. 157/1992 (Legge nazionale sulla caccia) i commi da 1-bis a 1-quater, in vigore dal 10/10/2023 (inseriti dal D.L. n. 104/2023 convertito nella L. n. 136/2023), che dispongono quanto segue:

[…] 1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti: a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS); c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.

Tale disposizione normativa ha dunque chiarito con precisione cosa s’intenda e delimitato il concetto di zona umida, così da consentire agli utilizzatori una scelta corretta degli spazi da occupare. Tuttavia, parrebbe non esservi ancora un chiarimento circa la differenza di detenzione delle munizioni perché pronte all’uso o in parte appena usate o da usarsi nell’area umida o entro i 100 metri (condotta vietata e sanzionata come illecito amministrativo) dalla detenzione come mero trasporto sostanziatesi in temporaneo attraversamento/provenienza da un’area in cui le munizioni al piombo si possono utilizzare senza la volontà di utilizzarle nell’area umida che si sta solo attraversando.

Avv. Adele Morelli

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