Come determinare se un calibro è per arma corta?

Per quanto riguarda la detenzione di munizionamento nei limiti di legge mi sorge da tempo un quesito riguardo la distinzione di munizione per arma corta o lunga. Il tutto è frutto probabilmente di confusione da parte mia e vorrei trovare il bandolo della matassa, visto che più ne parlo in giro e chiedo e più la cosa mi pare ingarbugliata. Ragionando in termini di legge, il 97 reg. T.U.L.P.S. parla di max 1500 cartucce per fucile da caccia e 200 per pistola o rivoltella. Più avanti nel tempo queste quantità sono state rinominate da altre norme come cartucce per arma lunga/corta. Ora, fermo restando che per andare a caccia mi serve un fucile di calibro maggiore a 5,6 mm oppure calibro di 5,6 mm e bossolo di almeno 40 mm, posso utilizzare a caccia munizioni con calibro 9 mm anche se il bossolo è più corto, quindi ad esempio il 9x19. Il 9x19, per quel poco che so, nasce come calibro da pistola, poi vado a vedere ad esempio il 357MAG che nasce come calibro da caccia poi utilizzato nelle pistole. Poi se vado a vedere l'elenco della C.I.P. quel calibro è effettivamente indicato tra quelli per pistola. Vista la grande varietà di armi e calibri che si utilizzano ovunque per vari scopi, ad oggi, come determinare un calibro per arma corta ed essere sicuro di restare nei limiti di legge? Posso affidarmi tranquillamente all'elenco C.I.P. che trovo a questa pagina?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Il riferimento principale da tenere in considerazione è l’art. 97 Reg. T.U.L.P.S., che consente al privato di detenere fino a 1500 cartucce per fucile da caccia e 200 cartucce per arma corta; tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 204/2010, secondo cui per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all’articolo 97 Reg. TULPS.

Pertanto: vanno annoverate tra le 1500 cartucce per fucile da caccia tuti quei calibri che nascono tipici per arma lunga (ce lo dicono le schede CIP del link da lei indicato) e possono essere utilizzati a caccia (vedasi art. 13 L. n. 157/1992); i calibri che nascono tipici per arma corta (ce lo dicono le schede CIP), anche se possono essere utilizzati a caccia (poiché ricadono nei calibri di cui all’art. 13 L. n. 157/1992), devono essere annoverati nelle complessive 200 per arma corta; infine, per prassi consolidata applicata dagli uffici di P.S., i calibri che nascono tipici per arma lunga (ce lo dicono le schede CIP) ma che non possono essere utilizzati a caccia (es. 22 LR, percussione anulare fino al 6 mm flobert),  devono essere annoverati nelle complessive 200 per arma corta.

Avv. Adele Morelli

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