Sono affetto da paraplegia riportata a seguito di un sinistro stradale. Sono titolare di TAV da diversi anni ed all’ultimo rinnovo la Commissione AUSL mi ha riconosciuto l’idoneità psico-fisica per due anni con rivalutazione al biennio, e non per cinque, come accaduto in precedenza. La mia Questura mi ha comunicato che, con un certificato medico di questo contenuto, non può rinnovarmi il TAV, che è invece titolo la cui durata prevista dalla legge è di cinque anni. È corretto?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Sul tema è intervenuto la sentenza del Consiglio di Stato n. 7722/2021 del 18/11/2021, che è stata recepita dal Ministero dell’Interno con la circolare nr. 557/PAS/U/001279/10100.A(1) del 31/01/2022. In tale pronuncia si indica quanto segue:

<<Nella sentenza il Consiglio di Stato, nel premettere che “Nel quadro dell’ordinamento italiano, come ricostruito dalla univoca giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (cui la Sezione aderisce) vige il principio generale del divieto per i privati cittadini di poter portare con sé ed utilizzare le armi da fuoco (e quelle ad esse equiparate), per cui nessuno può vantare la incondizionata pretesa ad essere abilitato a tale uso, potendo solo l’Amministrazione concedere, in via eccezionale e derogatoria, specifiche autorizzazioni, strettamente personali, per limitati e ben disciplinati impieghi delle armi (nel caso in esame ai fini dell’esercizio della caccia, nelle forme e nei limiti consentiti dall’ordinamento nazionale ed euro unitario) distingue due diverse situazioni, a seconda, cioè, se si tratti di “rilascio” o di “rinnovo” del titolo autorizzatorio.”.

Nel primo caso, secondo il Supremo Collegio la concessione della licenza “può, comunque, avvenire solo previa verifica, da parte dell’Amministrazione, che le condizioni dell’interessato consentano, anche sotto il profilo della sua idoneità psico-fisica, di escludere il pericolo che il rilascio del titolo non comporti pericoli nel suo primo concreto utilizzo, utilizzo privo di pericoli che la legge, non irragionevolmente, parametra ad un periodo di cinque anni, periodo entro il quale l’interessato dovrà di regola (non essendo in precedenza abilitato a tale esercizio) procurarsi le armi ed imparare a detenerle, maneggiarle e impiegarle in sicurezza secondo la vigente disciplina della caccia.

Al contrario, prosegue il Consiglio di Stato “Per le medesime ragioni, il successivo rinnovo del titolo (così come nella fattispecie considerata) si presta a ben diverse considerazioni.

Infatti, l’art. 7 par. 4 della Direttiva 91/477 prevede che “l’autorizzazione alla detenzione di un’arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni.”

E la vigente disciplina nazionale (art. 9 del r.d. 18 giugno 1931 n. 733 - TULPS) dispone che “oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”.

Inoltre, il Consiglio di Stato, riprendendo un passaggio contenuto nella sentenza impugnata del TAR Lazio, chiarisce che “nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza, se il richiedente sia “in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici”, senza prevedere alcuna durata minima della certificazione di idoneità psico-fisica.

Nella descritta logica di una efficacia del titolo nel tempo legata alla necessità di una continua verifica del permanere delle condizioni che ne consentirono l’originario rilascio, e quindi di un suo rinnovo legato al previo accertamento delle eventuali variazioni delle predette condizioni, risulta ricompresa entro le previsioni della vigente normativa, e non affatto illogica, la possibilità che il rinnovo stesso sia limitato nella sua durata in conseguenza della nuova situazione di fatto riguardante l’interessato, anche parametrando la durata del rinnovo alla durata del nuovo certificato di idoneità psico-fisica.

Pertanto, così come statuito dall’appellata sentenza del T.A.R. del Lazio -OMISSIS-, l’Amministrazione sanitaria può accertare l’idoneità psico-fisica dell’interessato al rinnovo per periodi inferiori a cinque anni, e l’Amministrazione dell’Interno in tal caso deve modulare la durata del titolo di polizia (nel limite massimo di cinque anni e purché non risultino altre cause ostative) sulla base del contenuto della certificazione sanitaria.

La predetta interpretazione della normativa in oggetto da parte del giudice di prime cure risulta conforme alla finalità di garantire l’incolumità pubblica mediante una continua verifica del permanere delle condizioni necessarie al rilascio del titolo, adeguando i suoi contenuti e limiti temporali alle nuove condizioni mediche certificate. Risponde inoltre a canoni di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, consentendo all’Amministrazione di modulare la periodicità dei controlli medici in relazione alle circostanze del caso concreto, tra cui l’età dell’interessato pur munito dei requisiti psicofisici, così, di soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Infatti, nei casi concernenti persone -OMISSIS-, la durata necessariamente quinquennale del rinnovo della licenza di polizia avrebbe due possibili effetti alternativi, entrambi irragionevoli: da un lato la definitiva esclusione degli interessati (anche se in possesso dell’idoneità psicofisica) dall’esercizio di un’attività svolta e ormai padroneggiata da almeno cinque anni, dall’altro, il rinnovo del porto d’armi per un periodo di tempo troppo lungo (ulteriori cinque anni) per garantire il perdurare dell’idoneità in una fase della vita in cui la valutazione della conservazione di adeguate condizioni personali può essere fatta soltanto in una prospettiva temporale limitata.

Le predette considerazioni risultano altresì confermate dalla disciplina di altri settori razionalmente strutturati in maniera flessibile -OMISSIS-. Possono essere citati, al riguardo, gli artt. 119, comma 2-bis, e 126 del Codice della Strada (e l’art. 331, comma 2, del relativo Regolamento), che consentono di modulare la durata nel tempo degli accertamenti medici e delle patenti di guida -OMISSIS-; gli artt. 41 e 176 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che differenziano la periodicità dei controlli funzionali alla “sorveglianza sanitaria” -OMISSIS- le normative sulle certificazioni per l’attività sportiva (cfr. ad es. d.m. Sanità 8 agosto 2014 e 24 aprile 2013; v. anche l’art. 42 bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69) che differenziano la periodicità dei controlli -OMISSIS-.

In conclusione, a giudizio del Collegio deve essere adottata una interpretazione sistematica, ragionevole, adeguata e proporzionata rispetto alle finalità di tutela dei diritti inviolabili di tutti i componenti della comunità nazionale e della pubblica incolumità. Pertanto, una volta rilasciato il titolo in presenza di un orizzonte temporale favorevole (circa la mancanza di pericoli di abuso del titolo) non inferiore a cinque anni, l’Amministrazione deve condizionare la sua durata, anche in sede di rinnovo, alla perdurante sussistenza dei requisiti, anche psico-fisici, necessari ai fini del rilascio. Ne consegue, da un lato, che il titolo dovrà essere immediatamente sospeso e poi revocato qualora sopraggiunga una nuova certificazione medica negativa sul punto e, dall’altro, che qualora la certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d’armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata, salvi gli eventuali ulteriori rinnovi.”.>>

Pertanto, in sede di rinnovo, qualora il certificato medico di idoneità psico-fisica al maneggio armi venisse rilasciato per una durata temporale inferiore ai cinque anni, l’ufficio di P.S. competente al rinnovo del titolo deve adeguarsi a tale prescrizione e quindi concedere il rinnovo del titolo per la stessa durata di validità (ridotta) del certificato medico e non può denegare il rinnovo del titolo.

Avv. Adele Morelli

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