Porto e trasporto di arma in treno

Mi è stato riferito che con un Porto da Difesa si può viaggiare in treno armati indossando l'arma pronta all'uso ma adeguatamente occultata. È corretto?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La norma di riferimento è l’art. 33 del D.P.R. n. 753 del 11 Luglio 1980 che dispone:

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.

Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da € 77 a € 232.

L'art. 1 dello stesso DPR specifica che le norme in esso contenute, quindi anche l'art. 33, si applicano sia all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o gestione commissariale governativa sia agli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e delle regioni sia ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato sia agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato. Pertanto, è agevole dedursi che in treno le armi possono essere solo trasportate; le uniche eccezioni di porto consentito riguardano la forza pubblica e gli agenti della polizia ferroviaria. Si suggerisce altresì di consultare in maniera dettagliata le condizioni di trasporto proposte dalla compagnia ferroviaria prescelta, poiché vi sono alcune compagnie ferroviarie che nelle loro condizioni di trasporto vietano espressamente il trasporto di armi.

Avv. Adele Morelli

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