La vidimazione dei registri di cui agli artt. 35 E 55 TULPS

Chi è competente alla vidimazione dei registri delle operazioni giornaliere in una località in cui non vi è neppure il Commissariato di P.S.?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

L'art. 35, comma 1, TULPS (R.D. n. 773/1931), prescrive che "L'armaiolo [...] è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. [...]", analoga disposizione è prevista dall'art. 55, comma 1, TULPS, a tenore del quale "Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. [...]", quindi, l'art.  16, comma 1 Reg. TULPS (R.D. 635/1940) sancisce che "In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazione di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse." (si specifica che le autorità di pubblica sicurezza sono rispettivamente: Ministro dell'Interno, Prefetto, Questore, Dirigente del Commissariato di P.S., Sindaco); nelle località nelle quali manca l'autorità di pubblica sicurezza locale (ad es. non vi è neppure il dirigente del Commissariato Distaccato di P.S.), le predette funzioni devono essere svolte dal Sindaco, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, TULPS (R.D. n. 773/1931), "Le attribuzioni dell'autorità provinciale di sicurezza pubblica sono esercitate dal prefetto o dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco".

Si evidenzia infine che il rifiuto ingiustificato e/o omissione degli adempimenti di vidimazione potrebbe far configurare in capo al pubblico ufficiale a cui è stata rivolta la richiesta la fattispecie penale di rifuto/omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma 2, c.p., a tenore del quale "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa", pertanto si suggerisce di inoltrare la specifica richiesta di vidimazione all'autorità competente per iscritto, al fine di poter eventualmente disporre di idonei mezzi di tutela nelle opportune sedi.

Avv. Adele Morelli

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