Denuncia di detenzione di arma priva di matricola antecedente al 1920

Mio nonno vorrebbe cedermi  un suo fucile vecchissimo, cal. 24, canne a torciglione, prodotto nel 1910 (l’anno è inciso), senza matricola ma regolarmente denunciato dal medesimo, tuttavia la mia stazione dei Carabinieri mi ha già annunciato che mi rifiuterebbe un’eventuale denuncia di detenzione poiché l’arma è sprovvista di matricola.

a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, L. n. 110/1975 l'obbligo della matricola è escluso per le armi comuni da sparo prodotte o importate anteriormente al 1920, è pertanto un diritto dell'interessato poter fare legittimamente la denuncia di detenzione, essendo l'arma lecita sotto ogni profilo ed avendo peraltro la stessa l’anno di fabbricazione impresso; al contrario, le autorità di P.S. non possono assolutamente rifiutare la denuncia di detenzione di un'arma lecita da parte dell'interessato, poiché indurrebbero lo stesso a perpetrare un illecito penale (detenzione illegale di arma, artt. 2 e 7 L. n. 895/1967) e si configurerebbe in capo ai medesimi il reato di rifiuto/omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Peraltro, apparirebbe quasi anomala la circostanza che una pubblica autorità rifiuti la ricezione di una denuncia di detenzione di un’arma: ad avviso della scrivente, la denuncia di detenzione va sempre e comunque ricevuta, anche qualora vi fosse il sospetto di una provenienza illecita l’arma, nel qual caso l’autorità sarebbe tenuta a procedere nei modi sanciti per legge in ipotesi di reato (artt. 321, 331 e 357 c.p.p.: trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero, sequestro, etc.), poiché, paradossalmente, il rifiuto della ricezione della denuncia consentirebbe la circolazione di un’arma per la quale vi è l’ipotesi di provenienza illecita.

Avv. Adele Morelli

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