La Carta Europea vale anche per la Svizzera?

La Carta Europea di arma da fuoco vale anche per la Svizzera?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

In data 26 ottobre 2004 è stato concluso l’ ”Accordo Tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen”, lo strumento di ratifica da parte delle Svizzera è stato depositato il 20 marzo 2006 e l’accordo è entrato in vigore in data 1 marzo 2008. Con il predetto accordo la Svizzera,  pur non facendo parte dell’Unione Europa e pur non essendo firmataria dell’Accordo di Schengen  sottoscritto a Parigi il 27 novembre 1990,  si è associata alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea, in taluni settori indicati negli allegati A e B dell’accordo su indicato del 26.10.2004, aventi ad oggetto le misure di cooperazione tra paesi introdotte dal suddetto Accordo di Schengen, il cui scopo è quello di garantire la libera circolazione delle persone, dei mezzi e dei servizi tra i paesi aderenti all’accordo stesso. Nello specifico, in tale accordo entrato in vigore il 1 marzo 2008, la Svizzera si è impegnata ad attuare, tra le tante, la “Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla Carta europea d'arma da fuoco (GU L 93, del 17.4.1993, pag. 39) come modificata dalla raccomandazione 96/129/CE della Commissione del 12 gennaio 1996 (GU L 30, dell'8.2.1996, pag. 47)” (All. B), specificando altresì di accettare, attuare ed applicare anche gli atti e i provvedimenti che l’Unione europea e la Comunità europea adotteranno in modifica o completamento delle disposizioni che  con l’accordo medesimo la Svizzera ha accettato di attuare ed applicare (art. 2, par. 3).

Nell'istituire la Carta Europea di arma da fuoco, l’art. 12 della su indicata Dir. CEE 477/1991 prevede una sorta di regime di miglior favore, sancendo che “i cacciatori e i tiratori sportivi […] possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d’arma da fuoco su cui figuri l’indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un’altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione”; pertanto, alla luce di tale disposizione e del suddetto accordo, è possibile recarsi in Svizzera per esercitare attività venatoria o di tiro sportivo muniti di Carta Europea e di documentazione probante che ci si sta recando lì per svolgere appunto una di tali attività. Sulla Carta Europea possono essere iscritte generalmente le seguenti armi (come detto il tutto deve essere riconducibile alla finalità venatoria o di tiro sportivo): nel caso di cacciatori, armi da fuoco lunghe a ripetizione, escluse quelle semiautomatiche a canna liscia con canna non superiore a 60 cm,  armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata, armi da fuoco lunghe semiautomatiche il cui caricatore (fissato e non trasformabile) contenga non più di due cartucce (oltre a quella in camera di cartuccia), e armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia (cat. C e D); nel caso di tiratori sportivi, unitamente alle predette armi, anche armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce, e armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm (cat. B).

La Carta Europea va richiesta alla Questura della provincia ove si risiede compilando l’apposito modulo reperibile presso gli uffici, l’unico requisito richiesto è la titolarità di licenza di porto d’armi in corso di validità.

Avv. Adele Morelli

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