Quando il sindaco può comprare armi senza PdA?

Ho sentito dire che c’è un caso in cui il Sindaco può comprare armi senza essere munito di PDA, è vero?
 
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
 
L’art. 15 della L. n. 121/1981, rubricato “Autorità locali di pubblica sicurezza” dispone che “Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.”; tale principio era già stato affermato nel TULPS, specificamente all’art. 1, comma 4, e prima ancora all’art. 6 del R.D. n. 690/1907, secondo cui  “Nei comuni ove non vi sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto […] o del questore.”; peraltro, il successivo art. 12 dello stesso regio decreto sancisce che “Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione […]”. Pertanto, in tutti quei comuni ove non sia presente un’autorità locale di P.S., è ufficiale di pubblica sicurezza il sindaco. Tale principio normativo, letto in combinato disposto con l’art. 73 Reg. TULPS, che sancisce che “[…] gli ufficiali di pubblica sicurezza […] sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all’articolo 42 della legge.” e con l’art. 38, comma 2, lett. c), TULPS, secondo cui “Sono esenti dall’obbligo della denuncia: […] c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate […]” è la risposta al quesito posto, ossia: in quei comuni in cui è assente l’autorità locale di pubblica sicurezza, le relative funzioni vengono svolte dal sindaco, che è dunque ufficiale di pubblica sicurezza permanentemente in funzione e può acquistare (e portare) armi senza PDA, esibendo il documento attestante che è ufficiale di P.S., ed  è per tale ragione esonerato dall’obbligo della denuncia di detenzione di cui all’art. 38 TULPS. Sul punto è intervenuta anche a fare chiarezza la Corte di Cassazione, che nella nota sentenza Cass. pen. Sez. I, 10/04/1995, n. 2178, ha definitivamente sancito che “Il sindaco di comune privo di ufficio di pubblica sicurezza, al quale compete la qualifica permanente di ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi degli art. 6 e 12 r.d. 31 agosto 1907 n. 690, è esentato dall'obbligo di denuncia della detenzione di armi di cui all'art. 42 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, a norma dell'art. 38, comma 2, lett. c), r.d. n. 773 del 1931, essendo autorizzato al porto delle medesime senza licenza, ex art. 73, comma 1, r.d. n. 635 del 1940.” (Foro It., 1995, II, 545).
 
Avv. Adele Morelli
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