Assoluzione per particolare tenuità del fatto, reato di caccia nel parco e sospensione del PdA

In caso di assoluzione ex art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto dal reato di cui all'art. 21 co. 1 lett c) in relazione all’art. 30 co 1 lett d) L. 157/1992 (caccia nel parco), il Questore applica comunque la sanzione accessoria della sospensione del porto d'armi di cui all’art. 32 della stessa legge?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

L’art. 131bis c.p., come introdotto dal D.Lgs. n. 28/2015, prevede che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, comma 1 c.p., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento del soggetto agente risulta non abituale”. Tale norma procedurale è di recentissima emanazione, pertanto non si ravvisano molte pronunce sul punto della Suprema Corte, che possano dare un indirizzo rispetto all’applicabilità ed alla spendibilità, sul piano amministrativo, di una sentenza ex art. 131bis c.p. Potrebbe in parte sopperire l’art. 651bis c.p.p., introdotto anch’esso dal suddetto D.Lgs. n. 28/2015, in virtù del quale “La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. In ossequio sia alla formulazione dell’art. 131bis c.p. sia dell’art. 651bis c.p.p., potrebbe dedursi come il proscioglimento pronunciato per “particolare tenuità del fatto” non potrebbe comunque equivalere, nella sostanza, ad una assoluzione con formula piena nel merito (si veda Trib. Genova Sez. I, 16/09/2015, “[…] È […] ben possibile che tale istituto trovi applicazione […] nel caso in cui il fatto valutato nella sua complessità sia di portata lesiva pressoché nulla e non desti alcun allarme sociale. A ciò deve poi essere aggiunta la valutazione della personalità del soggetto agente, onde evitare l'applicazione di tale istituto a persone dotate di una seppur minima capacità criminale, desumibile non solo dal comportamento tenuto in occasione del fatto ma anche in precedenza”).

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 10 del TULPS, l’autorità di P.S. può discrezionalmente in qualsiasi momento sospendere (o revocare) un titolo di polizia, qualora ritenga che il soggetto titolare abbia abusato del titolo stesso, quand’anche non si addivenga ad una sentenza di condanna vera e propria; pertanto, anche se la Questura, a rigor di termini, potrebbe non sospendere il titolo perché l’art. 32 della L. n. 157/1992 fa espressamente riferimento a “chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo”, mentre la pronuncia ex art. 131bis c.p. integra (formalmente) un proscioglimento, potrebbe comunque sospenderlo se, alla lettura degli atti (verbale, dichiarazioni, etc.), ritenesse che con ogni evidenza il fatto è stato commesso o comunque vi sia stato un abuso della licenza di caccia.

Avv. Adele Morelli

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