Revoca del PdA, cosa accade alla detenzione delle armi?

Nel caso di ritiro del porto d'armi sportivo a causa di un procedimento penale, le armi detenute in casa vengono sempre confiscate oppure in alcuni casi lasciate al legittimo proprietario?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 3, TULPS, “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. […] Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152”. Quindi, il prefetto può discrezionalmente, in qualsiasi momento, disporre il divieto di detenzione armi, qualora ritenga che la persona possa essere capace di abusarne. Solitamente nella prassi ad un provvedimento di revoca del PDA fa sempre seguito il decreto di divieto detenzione armi del prefetto, con il quale, come indicato nel su citato articolo, l’autorità, previo ritiro materiale delle armi, concede all’interessato 150 giorni per cederle ad altro soggetto titolato oppure per farle disattivare a sue spese oppure per versarle per la rottamazione al Ce.Ri.Mant. (si veda Circolare Ministero dell’Interno 28 luglio 2014 nr. 557/PAS/10900(27)9). Se, decorso tale termine, il soggetto non ha provveduto nei termini anzidetti né ha proposto ricorso al TAR avverso il decreto prefettizio di divieto detenzione armi, le armi verranno confiscate (trattasi di ipotesi di confisca c.d. amministrativa ex art. 6 L. n. 152/1975 e non penale) e dunque versate al Ce.Ri.Manr. per la loro materiale distruzione.

Nell’ipotesi il prefetto non avesse provveduto ad emanare un provvedimento di divieto detenzione armi, nonostante la revoca del PDA in capo all’interessato, questi si dovrà preoccupare di produrre il certificato di idoneità psico-fisica ai sensi dell’art. 38, comma 4, TULPS, decorsi sei anni dall’ultima volta che è stato prodotto (cioè dall’ultimo rilascio/rinnovo del titolo, prima della revoca).

Avv. Adele Morelli

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