Cessione di simulacro post Reg. UE 2403/2015

Mio padre vuole cedermi una sua doppietta ad avancarica anteriore al 1890 disattivata da un'armeria nel 1993, che prassi dobbiamo seguire?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2015/2403 (e Circ. 557/PAS/U/005796/10900(27)9 del 06.04.2016) e dell’art. 8 del D.M. 8 aprile 2016, qualsiasi trasferimento di simulacro che avvenga a partire dall’8 aprile 2016, anche se trattasi di eredità mortis causa, può avere ad oggetto soltanto armi disattivate ai sensi del Reg. UE 2015/2420; pertanto, se trattasi di arma già resa simulacro, in quanto disattivata secondo la precedente normativa, essa, per essere trasferita, dovrà essere sottoposta nuovamente ad interventi di disattivazione, conformemente alle prescrizioni tecniche previste dalla nuova normativa.

Avv. Adele Morelli

 

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news