Quante armi posso trasportare con un PdA in corso di validità? Posso portare con me anche la 9x19 parabellum d’ordinanza?

Il Ministero dell'Interno con propria circolare 559/C.3159-10100 datata 14.02.1998 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Affari Generali – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale Divisione II – Armi ed Esplosivi ha stabilito, qualunque sia il titolo abilitativo, che il numero di armi comuni trasportabili non può superare il numero di 6 per singola movimentazione (ovviamente non sto parlando di chi trasferisce / trasporta le armi per scopi professionali ma del titolare di una delle licenze rilasciate a privati che ne consentono il trasporto e/o il porto). Il quesito è questo: io sono titolare di licenza di porto d'armi per uso caccia e, in teoria, anche se in pratica un po' scomodo, potrei portare durante l'esercizio venatorio, contemporaneamente, tre fucili (veramente anche di più ma diverrebbe veramente impossibile) e, in aggiunta a queste armi lunghe, essendo titolare anche di porto d'armi per pistola o rivoltella per difesa personale rilasciatami dal Prefetto, potrei portare (quindi anche trasportare essendo quest'ultimo un concetto riduttivo rispetto al porto), tre pistole e/o rivoltelle essendoci il limite di detenzione di tre armi comuni- Quindi saremmo a sei armi per cui il limite massimo sarebbe raggiunto ed osservato. A ciò, però, volevo aggiungere un'altra pistola che è quella d'ordinanza (nella fattispecie una pistola beretta calibro 9 x 19 modello 92 FS) che potrei (anzi dovrei) portare per la mia qualità permanente. Tale ultima arma non rientra tra le armi comuni da sparo essendo qualificata "da guerra" quindi, in conclusione, potrei, nel mio caso, superare il limite di porto e conseguentemente anche di trasporto delle 6 armi comuni con 3 pistole/rivoltelle classificate comuni da sparo, 3 fucili da caccia e 1 pistola "da guerra"?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Alla luce dei numerosi quesiti posti, taluni anche sovrapponibili, va evidenziato quanto segue.

La chiarissima Circ. Min. Interno nr. 559/C-3159-10100(1) del 14.02.1998 sul trasporto delle armi comuni da sparo specifica che:

  • Con un PDA per arma corta per difesa personale, si possono portare (indossare) fino a tre armi corte per difesa personale e comunque, nel complesso si possono trasportare (cioè movimentare) fino a sei armi comuni da sparo: ciò sta a significare che, se ho un PDA per difesa personale per arma corta, comunque posso avere nella mia auto massimo fino a sei armi, le quali non si cumulano con le tre che indosso per ragioni di difesa (quindi non posso avere in auto con me fino a nove armi!), ma rientrano in ogni caso nel totale delle sei (questo perché il porto include, cioè presuppone, il trasporto, secondo il principio per cui nel più sta necessariamente il meno);
  • Con un qualsiasi PDA in corso di validità (caccia, uso sportivo, difesa personale), come già detto, posso trasportare fino a sei armi comuni nella mia vettura.

Nel caso dell’esercizio dell’attività venatoria, non è previsto un numero massimo di fucili (che in ogni caso, in via teorica, non potrebbe superare i sei previsti quale limite massimo per il trasporto in auto) che è possibile portare in battuta di caccia, ma in ogni caso deve essere un numero contenuto, poiché il cacciatore deve essere in grado di garantire una buona custodia alle armi che ha con sé sul terreno di caccia. Riguardo la possibilità di portare con sé, in battuta di caccia, anche l’arma corta per difesa personale, non vi è una disposizione specifica sul punto. Bisogna tuttavia tenere presente che, secondo lo normativa nazionale sulla caccia ossia la L. n. 157/1992, non è consentito portare armi corte durante l’attività venatoria, pertanto il fatto di avere con sé l’arma corta, sebbene legittimato dalla titolarità del PDA per arma corta per difesa personale, potrebbe andare in collisione appunto con la normativa venatoria (se sono a caccia ed ho con me l’arma lunga, le mie ragioni di difesa personale sono soddisfatte in quel momento già dal porto dell’arma lunga).

Riguardo la possibilità di portare con sé, oltre alle tre armi comuni corte per difesa personale in virtù della titolarità del PDA, anche l’arma d’ordinanza corta semiautomatica in cal 9x19 parabellum, si devono tenere presenti i princìpi enunciati nella Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/10100.A(I)3 del 30.04.2013, ove viene chiaramente esplicato quanto già indicato all’art. 73 Reg. TULPS, ossia che il porto d’arma d’ordinanza fuori dall’orario di servizio da parte delle Forze di Polizia è consentito per ragioni di difesa personale dell’agente medesimo e pertanto tale condizione è tale da sostituire la possibilità, per l’agente, di essere titolare di un PDA per difesa fuori dall’orario di servizio, salvo comprovate ragioni specifiche che ne giustifichino il rilascio. Pertanto, nel caso l’agente fosse anche titolare di un PDA per arma corta per difesa personale, lo stesso, ad avviso di chi scrive, deve decidere se supplire alle proprie ragioni di difesa personale col PDA per arma corta, e dunque potrà portare con sé fino a tre armi comuni, secondo quanto indicato dalla su citata Circ. Min. Interno 14.02.1998 sul trasporto delle armi comuni da sparo, oppure con la propria arma d’ordinanza, e quindi portare con sé solo quella.

Avv. Adele Morelli
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