Vidimazione dei registri di P.S.
La vidimazione dei registri di carico e scarico Armi ed Esplodenti può essere effettuata dalla Questura e Prefettura?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Ai sensi dell’art. 16 Reg. TULPS, i registri di P.S. devono essere bollati e vidimati in ogni pagina dall’autorità di P.S.
Solitamente il registro giornaliero inerente l’attività con oggetto armi (art. 35 TULPS) viene vidimato dalla Questura in quanto autorità competente in materia di armi comuni o, nei comuni che non sono anche capoluogo di provincia, presso gli uffici del Commissariato o, infine, nei comuni ove non è presente il Commissariato, viene vidimato dal Sindaco in quanto autorità locale di P.S. (cfr. art. 1 TULPS).
Il registro giornaliero degli esplodenti (art. 55 TULPS) viene vidimato dal Prefetto in quanto autorità competente in materia di esplodenti. Anche in questo caso può essere vidimato dal Sindaco in quanto autorità locale di P.S.
Avv. Adele Morelli
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