Più soggetti conviventi con PDA dove detengono ciascuno le proprie armi e munizioni?

Vorrei sapere se conviventi entrambi dotati di PDA possono detenere le proprie cartucce e munizioni nello stesso armadio blindato.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Anzitutto, va ricordato che non è codificata dal punto di vista normativo, per i privati, una specifica modalità di custodia delle armi, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte (fra le tante,  Cass. Pen., Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 8027, “L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall’art. 20 della legge 110 del 1975, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi – deve intendersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.” e Cass. pen. Sez. I, 08/01/2013, n. 5697,“Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto […]”), e le uniche disposizioni inerenti l’obbligo di custodia delle armi in capo ai privati hanno contenuto generale e sono inserite nell’art. 20, comma 1, L. n. 110/1975, che prescrive che “La custodia delle armi […] deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica” e nell’art. 38, ultimo comma, TULPS, che dispone che “Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”; inoltre, è principio consolidato anche quello per cui la normativa sulla custodia delle armi dei privati non si applica alle munizioni (si vedano, fra le tante, Cass. pen. Sez. I, 21/03/2013, n. 15940 “In materia di omessa custodia di armi ed esplosivi la condotta punibile non è riferibile alle munizioni.”, Cass. pen. Sez. I, 27/01/2005, n. 5112 “L'omessa custodia di munizioni non rientra nella previsione dell'art. 20, primo comma, della legge n. 110 del 1975, in quanto la condotta punibile deve intendersi riferita solo all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni.”). Premessi tali principi normativi, può con serenità affermarsi che non vi è alcuna disposizione che vieti la possibilità a più soggetti coabitanti, ciascuno titolare di PDA, di custodire le proprie armi nello stesso armadio blindato, poiché ciò che prescrive la normativa al privato è che sia garantita una custodia diligente delle armi, nella tutela della pubblica sicurezza, lasciando al privato la scelta della modalità più consona. Con riguardo alle munizioni, egualmente, non sembra esservi alcuna ragione che vieti a più soggetti conviventi detentori ciascuno di munizioni di custodirle nello stesso armadio. L’unica prescrizione che si raccomanda è quella di chiarire subito, in caso di eventuali controlli delle autorità, che il quantitativo complessivo delle munizioni risultante dalla somma delle varie tipologie e dei vari calibri è riferibile ai singoli quantitativi in detenzione ai singoli privati, come facilmente deducibile dai quantitativi e calibri dichiarati nelle denunce di detenzione di munizioni di ciascuno.

Avv. Adele Morelli

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