I prodotti oggetto di intermediazione devono essere in lista?

Per fare l’intermediazione in 28, è necessario che i prodotti oggetto dell’intermediazione siano preventivamente indicati nella mia lista dei materiali d’armamento che ho depositato presso SeRNi e UAMA?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Premesso che per svolgere attività di intermediazione con oggetto materiali d’armamento è necessario essere titolari di licenza di fabbricazione in art. 28 TULPS ed iscrizione al SeRNI, e premesso altresì che l’intermediazione deve essere sempre preceduta da autorizzazione alle trattative, anche se sarà svolta con partner UE, in ogni caso, per svolgere l’attività di intermediazione sia nella forma di cui al nr. 1 dell’art. 01 “Definizioni” di cui alla L. n. 185/1990 (“1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;”) sia nella forma di cui al nr. 2 stessa norma (“2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;”), i materiali oggetto dell’intermediazione non soggiacciono all’obbligo di essere indicati nella lista dei materiali d’armamento - a suo tempo - depositata dall’azienda interessata ad effettuare l’intermediazione (lista che la detta azienda ha appunto depositato presso Prefettura, SeRNI e UAMA con riferimento alle attività ad essa autorizzate nella licenza in art. 28 TULPS e che è stata prodromica alla sua iscrizione al SeRNI), atteso che:

- l’intermediazione, come noto, non è una vera e propria licenza di pubblica sicurezza (quali sono invece le licenze di fabbricazione, riparazione, assemblaggio, vendita, deposito in art. 28 TULPS), ma trattasi di attività che viene di volta in volta autorizzata dall’UAMA per ogni caso specifico all’azienda (iscritta al SeRNI) che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 13 D.M. n. 19/2013;

- l’art. 18 della L. n. 185/1990 espressamente impone l’obbligo del deposito della lista dei materiali d’armamento alle “imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario”;

- l’art. 22 del D.M. n. 19/2013 al comma 1 dispone che “Le imprese iscritte al registro trasmettono […] la lista delle categorie dei materiali d’armamento oggetto di esportazione, trasferimento intracomunitario, trasferimento intangibile e delocalizzazione produttiva con l’indicazione dell’eventuale classifica di segretezza.”;     

- l’art. 128 del D.P.R. n. 90/2010, al comma 1, lett. g), nell’elencare i documenti che devono essere allegati alla domanda di iscrizione al SeRNI (di cui al precedente art. 127), specifica “g) per le imprese esportatrici: lista dei materiali d’armamento oggetto di esportazione con l’indicazione, per ciascuno di essi, dell’eventuale classifica di segretezza […]”;

- il modulo per la domanda di iscrizione/rinnovo iscrizione al SeRNI, all’Allegato G “LISTA DEI MATERIALI D’ARMAMENTO” indica “Ai sensi del combinato disposto dall’art.18 della legge 185/90 e art. 128, comma 1, lett. g del “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” le imprese che intendono esportare materiale di armamento sono tenute a depositare la relativa lista presso il Registro Nazionale delle Imprese”;

- l’attività di intermediazione, non integrando una licenza di pubblica sicurezza tout court, si presta di fatto ad essere esercitata solo a latere di una vera e propria attività in art. 28 TULPS e può accadere che gli imprenditori, nella contingenza di una trattativa concernente i materiali tipici che sono propri del loro business core e che sono indicati nella loro lista, si trovino a dover soddisfare anche esigenze commerciali collaterali dei partner commerciali con cui sono in affari, e per tali ragioni sovviene l’attività di intermediazione;

- le esigenze di tutela della pubblica sicurezza nazionale ed internazionale sono in ogni caso soddisfatte dalla circostanza per cui, per avviare un’intermediazione, è necessario essere autorizzati alle trattative.

Pertanto, come riscontrato nella prassi, le aziende che intendono operare con lo strumento dell'intermediazione devono attenersi a quanto espressamente riportato nell'art.3 della L. n.185/90, ossia essere iscritte al SeRNI, e nel su citato art. 22 del D.M. 2013, ossia aver depositato una loro lista dei materiali d’armamento relativa alle attività di esportazione, trasferimento intracomunitario, trasferimento intangibile e delocalizzazione produttiva, ma non servono e non devono avere i codici SeRNI inerenti i materiali che saranno eventualmente oggetto di intermediazione né le categorie iscritte di questi; tuttavia, come detto, dovranno indicarle al momento della richiesta di autorizzazione alle trattative nell’apposito modulo.

Avv. Adele Morelli

 

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