Attesa di sei mesi per il rilascio del PdA: cosa fare?
Presento a marzo 2022 la documentazione completa a corredo della domanda per rilascio porto d'arma uso sportivo presso la stazione CC di zona, perché questo prevede la prassi territoriale in materia di Pubblica Sicurezza. All’atto del deposito dell’istanza non mi viene rilasciata tuttavia alcuna ricevuta. Trascorsi 5 mesi, non avendo ricevuto nessuna comunicazione, mi ripresento per richiedere eventuali sviluppi. Mi vengono però date risposte vaghe, di fatto la mia richiesta sembrerebbe non essere stata mai trasmessa alla Questura né mai associata ad un protocollo. È trascorso quasi un altro mese dal primo sollecito verbale (sesto mese dalla richiesta), ma dalla stessa Stazione CC non mi giungono risposte chiare su dove al momento sia la mia pratica. Quale iter bisogna seguire in questi casi?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
L'allegato al DPCONS 214/2012 prevede, per la licenza di porto di fucile uso tiro a volo, che l'ufficio abbia fino a 90 giorni per lavorare la pratica e rilasciare il titolo. A ciò devono unirsi ulteriori eventuali 30 giorni, come previsto dall’art. 2, comma 7, L. n. 241/1990, qualora l’ufficio necessitasse di acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Sul punto è necessario rimandare anche al contenuto dei commi da 9 a 9-ter del medesimo art. 2 della L. n. 241/1990, che dispongono quanto segue:
- 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- 9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”
Alla luce di quanto disposto dal predetto art. 2, le suggeriamo di inviare una PEC di sollecito sia ai Carabinieri sia alla Questura di competenza, ove:
- indica i suoi dati anagrafici,
- specifica nel dettaglio esattamente quanto riportato nell'email (descrizione di tutti i fatti e del tempo trascorso),
- chiede al Responsabile del procedimento unitamente al Dirigente dell’Ufficio competente della Questura, stante il decorso del termine di 90 giorni di cui all'allegato al DPCONS 214/2012 e anche di quello eventualmente maggiorato ai sensi del comma 7 dell’art. 2 L. n. 241/1990, di voler provvedere al rilascio del titolo ai sensi dell’art. 2, comma 9-ter, L. n. 241/1990.
Avv. Adele Morelli
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