Statuto Consorzio Armaioli Italiani
Art. 1 - Costituzione del Consorzio
E' costituito un consorzio fra armaioli denominato:
Consorzio Armaioli Italiani
con sede in Gardone Val Trompia (BS) Via Matteotti 325
Possono partecipare al consorzio le imprese individuali e le società, in qualsiasi forma costituite, che esercitino attività di produzione, lavorazione, riparazione, importazione, esportazione e commercio di armi o parti di esse o di materiali, beni e servizi comunque connessi con dette attività, aventi sede operativa in Italia e licenza di produzione e/o di riparazione rilasciata da amministrazione italiana.
I consorziati sono ripartiti in distinte categorie. Nella categoria A sono iscritte le imprese associate al Consorzio anteriormente al 31.12.2010. Nella categoria B sono iscritte le imprese associate al Consorzio dal 1.1.2011 in avanti.
Art. 2 - Oggetto
Il consorzio, senza scopo di lucro, ha per oggetto:
- ogni attività di promozione, comunicazione e lobbying per la difesa degli interessi del settore;
- l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne, convegni per la valorizzazione del settore armiero e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e congressi sia in Italia che in altri paesi dell'UE e extra-UE;
- l'organizzazione di attività di formazione per gli addetti alle imprese del settore;
- l'attività di approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese del settore.
In via esemplificativa, il consorzio si propone di:
- curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi da ripartire fra i consorziati;
- effettuare la ricerca dei mercati ove possa essere avviata la produzione dei servizi dei consorziati e curare la pubblicità collettiva;
- organizzare e facilitare l'esportazione dei prodotti stessi anche attraverso l'acquisizione della necessaria tecnologia, la predisposizione di documenti, l'ottenimento delle autorizzazioni, la ricerca di corrispondenti commerciali, la prestazione e l'ottenimento di garanzie, la stipula, se del caso, di contratti con vettori e spedizionieri;
- promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo all'approvvigionamento, a seguito di richiesta dei consorziati delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti;
- curare lo studio dei modi come ridurre i costi di prestazioni varie e razionalizzare le lavorazioni, di nuovi indirizzi e di moderne tecniche di lavoro, tenendo aggiornati i consorziati e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale;
- promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera occorrente ai consorziati attraverso il corso armaioli presso la Scuola Professionale IPSIA Zanardelli di Gardone V.T. o altri Istituti Pubblici o Privati;
- organizzare la raccolta di notizie sulla clientela o lo scambio di notizie di carattere generale fra i consorziati nel rispetto della normativa in materia di privacy e delle indicazioni della Autorità Garante competente;
- dare ai consorziati idonea assistenza per ogni esigenza relativa alla gestione dell'impresa;
- intraprendere le azioni, anche pubblicitarie, idonee a migliorare l'immagine del lavoro degli armaioli presso la pubblica opinione;
- curare, a richiesta degli interessati le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento delle singole imprese consorziate;
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie e utili alla realizzazione degli scopi predetti, nei limiti delle leggi vigenti e in particolare delle Leggi 1/91 e 197/91, nonchè compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tale finalità.
Il Consorzio, nell'ambito dei suoi scopi istituzionali e per la migliore realizzazione degli stessi, potrà partecipare a società o enti che abbiano come scopo anche quello della valorizzazione urbanistica ed edilizia del territorio, purchè tale partecipazione per le sue caratteristiche e per entità, non sia tale da snaturarne le finalità.
Il Consorzio Armaioli Italiani potrà aderire ad enti ed associazioni per la tutela del settore.
Art. 3 - Durata
La durata del consorzio è stabilita sino alla data del 31 dicembre 2030.
Art. 4 - Obblighi dei consorziati
L'adesione al Consorzio comporta conferimento al Comitato Direttivo di mandato ad agire in nome e conto del consorziato nel compimento delle attività previste dallo statuto, in conformità alla richiesta di volta in volta formulata dal consorziato medesimo. L'adesione al Consorzio comporta l'obbligo:
- di versamento al fondo consortile del contributo iniziale nell'importo anno per anno determinato dal Comitato Direttivo;
- di versamento al fondo consortile dei contributi annui e dei contributi straordinari deliberati dal Comitato Direttivo o dall'assemblea dei consorziati;
- di eseguire le forniture affidate dal Consorzio ed in genere di adempiere con diligenza agli obblighi conseguenti ad incarichi affidati dal Consorzio;
- di sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio, disposti dal Comitato Direttivo di cui all'art. 20 al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- di pagare eventuali penalità come previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, e rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonchè di risarcire il consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- di osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e di favorire gli interessi del Consorzio.
Art. 5 - Ammissione di nuovi consorziati
Il numero dei consorziati è illimitato.
Possono essere ammessi al consorzio le imprese individuali e le società, in qualsiasi forma costituite, che esercitino attività di produzione, lavorazione, riparazione, importazione, esportazione e commercio di armi o parti di esse o di materiali, beni e servizi comunque connessi con dette attività, aventi sede operativa in Italia e licenza di produzione e/o di riparazione rilasciata da Amministrazione italiana, purchè non abbiano in corso procedure previste dalla legge fallimentare, non siano fallite e non siano interdette o inabilitate. L'ammissione al Consorzio di nuovi consorziati è deliberata dal Comitato Direttivo entro novanta giorni dalla richiesta scritta presentata dall'interessato agli uffici del Consorzio. L'impresa che intenda essere ammessa al Consorzio deve, nella sua richiesta:
- dichiarare di ben conoscere lo statuto del Consorzio, il regolamento interno e le deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio, di accettare le disposizioni degli organi del Consorzio e di impegnarsi a rispettarle;
- presentare la documentazione comprovante l'iscrizione a Registro Imprese per l'esercizio di una delle attività previste per l'ammissione al Consorzio e comprovante l'inesistenza di procedure previste dalla legge fallimentare, di fallimento, interdizione o inabilitazione;
- dichiarare di impegnarsi ad utilizzare i servizi offerti dal Consorzio.
Nella domanda di ammissione a firma del legale rappresentante dell'impresa dovrà essere indicato il nome della persona o delle persone che rappresenteranno l'impresa stessa negli organi consortili o nelle assemblee. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo; per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti o rappresentati nel Comitato stesso. Il Consorziato ammesso, entro cinque giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'art. 13.
Art. 6 - Recesso
Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione. La dichiarazione di revoca del mandato all'ufficio equivale a recesso dal Consorzio.
Art. 7 - Esclusione
L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio o che si sia reso insolvente verso il consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal Consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del consorzio o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi del consorzio stesso.
Art. 8 - Trasferimento di azienda
In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio. Il Comitato Direttivo decide sulla domanda nelle forme previste per l'ammissione dei nuovi consorziati. La stessa regola si applica anche in caso di affitto dell'azienda e di cessione o affitto del ramo d'azienda.
Art. 9 - Notifica
Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di aziende, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante a Registro Imprese, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. Le deliberazioni diventano operative immediatamente.
Art. 10 - Rimborsi
I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio, sono responsabili verso il consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 C.C., per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Il contributo iniziale del consorziato receduto o escluso incrementa il fondo di riserva del consorzio.
Art. 11 - Iscrizioni
Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per nuova ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonchè tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 C.C., debbono essere iscritte nel Registro delle Imprese a cura del Comitato Direttivo entro 30 giorni dal giorno in cui le modificazioni si sono verificate.
Art. 12 - Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito:
- dal contributo iniziale nell'importo anno per anno determinato dal Comitato Direttivo e comunque non inferiore ad euro 76,00;
- dai contributi straordinari deliberati dal Comitato Direttivo;
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
Art. 13 - Contributi
Il consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal Comitato Direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso. Pure l'ammontare delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienze ai patti consortili, aumenteranno il fondo disponibile per le spese di gestione del consorzio.
Art. 14 - Operazioni
Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. Le attività, per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi, o particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, non saranno svolte dal consorzio in nome proprio, ma solo in nome e per conto di tutti o di alcuni consorziati secondo se alla operazione sono interessati tutti o alcuni consorziati a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolta per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 C.C, Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure formando adeguata cauzione oppure in altro modo idoneo, eventualmente stabilito dal regolamento, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.
Art. 15 - Penalità
Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello statuto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità. La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Nel regolamento interno saranno stabilite le penalità anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, le penalità applicabili si intendono duplicate.
Art. 16 - Organi del consorzio
Gli organi amministrativi del consorzio sono:
- l'Assemblea Generale dei consorziati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente e i due Vice Presidenti
- il Collegio dei Sindaci.
Art. 17 - Costituzione e compiti dell'assemblea
L'assemblea è costituita da tutti i consorziati, i quali hanno diritto di voto a condizione che abbiano completamente versati i contributi e le eventuali penalità dovute al Consorzio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati. L'assemblea nomina i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente ed i due Vice Presidenti del Consorzio, i componenti del Collegio dei Sindaci ed il loro Presidente. L'assemblea dà le opportune direttive per il miglior funzionamento del Consorzio, per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
Art. 18 - Convocazione e riunioni dell'assemblea
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati, o dal Direttivo. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a far constare l'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno, a ora successiva. Il Presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario o, in assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione. Ogni consorziato può delegarne un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di due deleghe. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata, almeno la metà più uno dei consorziati. L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti, a meno che lo statuto disponga diversamente. Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali, trascritti in apposito libro, che rimarrà a disposizione dei consorziati per visione.
Art. 19 - Modifiche dello statuto
Per le delibere inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato, la nomina e i poteri dei liquidatori è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei consorziati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno metà dei consorziati aventi diritto di voto. Dette delibere devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 20 - Comitato direttivo
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da otto membri scelti fra i consorziati e da due membri supplenti. Non possono essere eletti più di due consiglieri rappresentanti consorziati di categoria B. Il Comitato Direttivo elegge fra i suoi componenti, se non vi abbia provveduto l'assemblea, due Vice Presidenti. Il Comitato resta in carica quattro anni. I membri scaduti possono essere rieletti. Decade dal Consiglio il componente del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi annualmente ad un numero di riunioni determinato dal regolamento interno. Venendo meno dalla carica per qualsiasi motivo uno dei componenti il Comitato Direttivo lo stesso Comitato nominerà come componente effettivo il primo dei componenti supplenti. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, oltre al Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Comitato Direttivo assume il personale del Consorzio ed accerta con il Presidente che si operi in conformità agli interessi del consorzio. Il Comitato ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'assemblea. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.
Art. 21 - Presidente
Il Presidente è nominato dall'assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuita annualmente dal Comitato Direttivo una indennità di carica. Il Presidente deve essere scelto tra i soci di categoria A.
Al Presidente è attribuito il potere:
- di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
- di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
- di dare opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
- di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- di accertare con gli altri membri del Direttivo che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
- di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Comitato Direttivo.
Art. 22 - Collegio sindacale
Il consorzio può dotarsi di organo di controllo legale dei conti che svolge le funzioni di cui all'art. 2403 del C.C. . Esso è composto da n. 3 sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, da scegliersi fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. L'assemblea fisserà anche la durata dell'incarico nonchè la determinazione del compenso. I sindaci sono rieleggibili.
Art. 23 - Direttore
L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un direttore, nominato dal Comitato Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri, al quale può essere conferita procura per rappresentare il consorzio per singoli atti o categorie di atti.
Art. 24 - Clausola conciliativo-compromissoria
Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione dello statuto consortile, ivi comprese quelle relative all'ammissione e/o esclusione dal Consorzio, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente della CCIAA di Brescia, su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso termine che le parti concordino per iscritto, purchè compromettibile in arbitri, sarà decisa da unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia. L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.
Art. 25 - Rendiconto delle spese
Il rendiconto delle spese dev'essere effettuato a periodi non superiori all'anno solare e deve essere presentato dal Comitato Direttivo all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo. Il preventivo delle spese generali è predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'assemblea.
Art. 26 - Regolamento interno
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto statutario consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea. Fra l'altro, il regolamento dovrà:
- indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi acquisiti dal consorzio;
- determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14;
- fissare la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art. 15;
- regolare le modalità dei controlli di cui alla lettera (c) dell'art. 4.
- stabilire il numero di assenze ingiustificate che portano alla decadenza del consigliere del Comitato Direttivo;
- determinare le condizioni e le modalità del passaggio degli associati dalla categoria B alla categoria A.
Art. 27 - Scioglimento del Consorzio
In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti Pubblici, sarà devoluto nei modi che saranno indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dall'Assessorato Regionale. Il residuo sarà devoluto ad altra organizzazione di categoria o che comunque abbia nelle sue finalità la tutela e lo sviluppo del settore armiero.
Art. 28 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
Gardone V.T., 16 settembre 2010