Il trasporto di una propria arma senza titolo non comporta la confisca della stessa
Mi è stato riferito che il trasporto di una propria arma, lecitamente detenuta, senza titolo di trasporto (perché magari il PDA è scaduto e non si è provveduto a fare l’Avviso Trasporto Armi al Questore), sebbene faccia ricadere in una fattispecie penale, non comporta la confisca dell’arma, è vero?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Sì, quanto indicato nel quesito è corretto, poiché tra le condotte richiamate dall’art. 240, comma 2, n. 2), c.p. sulla confisca, che sono “la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione” non vi è quella di mero trasporto, e infatti sul punto si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione: «La confisca prevista dall'art. 6 della L. 22 maggio 1975 n. 152 non trova applicazione con riferimento al reato di trasporto di armi senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'art. 6 cit. dispone l'applicabilità a tutti i reati concernenti le armi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., che prevede l'obbligo di confisca per una serie di condotte tra le quali non rientra il trasporto irregolare di armi lecitamente detenute). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Casale Monferrato, 24 Aprile 2007) » (Cass. Pen. Sez. I, 01/04/2008, n. 14389).
Avv. Adele Morelli
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