Normativa di riferimento per la detenzione del bastone animato
Avrei bisogno di capire quale sia la normativa che regolamenta la detenzione del bastone animato, in quanto un parente ne ha uno regolarmente denunciato, che intenderebbe cedermi.
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
Si ritiene innanzitutto utile evidenziare come premessa che per “bastone animato” si intende un'arma bianca dotata di una lama di lunghezza pari almeno a 65 cm (Art. 42, comma 1, T.U.L.P.S.). Esso rientra pertanto a tutti gli effetti nella categoria delle armi bianche proprie (Art. 45, comma 1, Reg. T.U.L.P.S.). Tuttavia, nella prassi, taluni chiamano “bastone animato” anche quelle armi da fuoco di importanza storica a forma di bastone.
Ciò detto, trattandosi di arma a tutti gli effetti, per acquisirla si deve o chiedere un porto d'armi (il più semplice da conseguire è il TAV, perché ha un solo esame ossia il maneggio armi presso il TSN, che si compone di prova scritta di teoria e prova pratica di sparo) o il nullaosta all'acquisto del Questore (può provare a chiederlo allegando solo il certificato medico di idoneità alla detenzione e specificando che non vuole munizionamento (in questi casi gli uffici spesso lo rilasciano senza chiedere anche il certificato di maneggio del TSN applicando la Circolare del Ministero dell'Interno 559/C.12224/10100(2)1 del 21 luglio 1993). Una volta fatta l'acquisizione, dovrà denunciarne la detenzione entro il termine massimo di 72 ore.
Avv. Adele Morelli
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