Trasporto di un fucile con tasse CCGG non pagate
Alla nostra Caserma qualche giorno fa un detentore di un’arma ci ha consegnato la sua arma per il versamento al CeRiMant per la rottamazione. Si è recato presso il nostro ufficio con la licenza di caccia in corso di validità per la quale però non ha pagato le tasse CCGG per l’anno in corso. A nostro avviso ha compiuto un trasporto senza titolo e quindi illecito. È corretto il nostro inquadramento giuridico?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
L’art. 8 del D.P.R. n. 641/1972 dispone l’inefficacia degli atti sino a quando per essi non siano corrisposte le dovute tasse (“Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”.).
Con riferimento alla licenza di porto di fucile uso caccia, va ribadito che l’obbligatorietà del pagamento delle tasse CCGG per l’anno in corso, pena l’impossibilità per il porto d’armi di produrre gli effetti di legge (non si può esercitare l’attività venatoria, non si possono acquistare armi e materiali esplodenti, non se ne può fare il trasporto, non si può andare ad esercitare attività sportiva con l’uso delle armi al poligono), è stata chiarita dalla circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/008463/10100.A(1)1 del 20.05.2016 concernente proprio “Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative […]” (vedasi sul finire di pag. 1 della circolare: “[…] rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità (es. acquisto armi e munizioni).”.
Nel caso in esame, con riferimento alla condotta di trasporto, il soggetto avrebbe dovuto presentare l’avviso di trasporto armi al Questore ai sensi degli artt. 34 TULPS e 50 Reg. TULPS. La violazione di tali disposizioni normative fa incorrere nella sanzione di cui all’art. 17 TULPS.
Infine, sul punto, per completezza si segnala che la Suprema Corte ha chiarito che in questi casi il porto dell’arma è da ritenersi “abusivo per mancanza di validità della licenza per uso caccia conseguente all’omesso pagamento della tassa di concessione governativa” e “integra gli estremi della contravvenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 699 c.p. e L. n. 497 del 1974, art. 15” (Cass. Pen. 27707/2020, conf. Cass. Pen. 17497/2020 e già Cass Pen 19/05/1986, contra Cass. Pen. 01/06/1990).
Avv. Adele Morelli
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