Il comodato d'uso non è possibile per le armi comuni

Ho letto l'art 22 legge 110/75 che prevede che il comodato d'uso armi può avvenire solo per le armi sportive o da caccia. Tuttavia, al poligono che frequento ho sentito dire che, con quell’articolo, il legislatore non volesse vietare il comodato per le armi comuni, in quanto le armi sportive esistono per una seconda legge posteriore alla 110/75 (la legge 85/1986). Vorrei quindi sapere se è vero che si possono dare in comodato anche le armi comuni da sparo aventi come destinazione il solo uso sportivo o venatorio.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La nostra posizione sul tema è da sempre molto rigorosa ed aderente al dettato letterale della norma, per cui, in virtù di quanto espressamente recita la norma, riteniamo che il comodato sia possibile solo se avente ad oggetto armi qualificate sportive ai sensi della L. n. 85/1986 (per quelle prodotte durante la vigenza del Catalogo Nazionale e munite solo della scheda di catalogazione, è tale scheda che lo specifica; per le armi classificate dal BNP, è la scheda del BNP che lo specifica) oppure rientranti nelle tipologie utilizzabili a caccia come delineate dall’art. 13 L. n. 157/1992.

Sul punto segnaliamo:

  • Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 08/11/2012, n. 46260 (rv. 253967) secondo cui “La locazione o il comodato di armi da guerra o comuni da sparo non integra il delitto previsto dall'art. 22 l. n. 110 del 1975 a condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia e che l'arma medesima sia poi effettivamente destinata dal ricevente a tali scopi.”
  • Cass. pen., Sez. I, 22/01/2002, n. 10650 (rv. 221469) secondo cui “In tema di locazione e comodato di armi da guerra o comuni da sparo, la illiceità della condotta è esclusa solo alla doppia condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia, e che l'arma concessa in locazione od in comodato sia effettivamente destinata dal ricevente all'uso scenico, sportivo o venatorio.”

Tali sentenze, entrambe massimate, anzi, paiono chiarire che la mera qualificazione di arma come sportiva o da caccia non sarebbe sufficiente a giustificare un comodato, ma che sarebbe necessario che effettivamente il ricevente ne facesse tale uso (sportivo o caccia). Per tale ragione, noi consigliamo, nella scrittura di comodato, al fine di tenere il cedente al riparo da eventuali contestazioni successive, di specificare che il ricevente “ne farà uso sportivo/venatorio nei luoghi e tempi consentiti dalla legge per tali attività munito dei titoli in corso di validità previsti per legge”.

Avv. Adele Morelli

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