Porto d’armi senza licenza: quali figure
Sono titolare di un’armeria e vorrei avere dei chiarimenti in riferimento alle persone autorizzate a portare armi senza licenza di cui all’art. 73 del Reg. TULPS, così da sapere quando posso vendergli l’arma per difesa personale senza PdA.
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
L’articolo 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. ha previsto che alcune categorie di soggetti possano portare armi per i soli fini di difesa personale (quindi, questi non potrebbero andare a caccia senza l’idoneo titolo), in virtù della loro qualità permanente. Costoro, quindi, sono per legge autorizzati ad acquistare le armi per difesa senza licenza ed a detenerle senza obbligo di denuncia; vanno esenti anche dall’obbligo di denunciare i caricatori cd. a capacità “maggiorata” così come di produrre ogni quinquennio il certificato medico di idoneità alla detenzione armi di cui all’art. 38 TULPS, se appunto non sono anche titolari di un PdA. I soggetti che godono di questa possibilità sono: il capo della Polizia; i Prefetti; i Vice Prefetti; i Questori; i Magistrati togati; gli Ufficiali di P.S., i quali sono: i funzionari dei vari ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato (Commissario Capo, Commissario, Vice Questore Aggiunto, Primo Dirigente, Dirigente Superiore e Dirigente Generale) e gli Ufficiali dei Carabinieri (dal grado di sottotenente a quello di generale), ma non i semplici agenti di pubblica sicurezza (gli ufficiali di P.S. si possono riconoscere dalla tessera di identificazione personale di colore rosso); il personale direttivo dell’amministrazione penitenziaria (direttori delle carceri).
A tali figure si unirebbe, su un piano formale, quella del sindaco, laddove eserciti la funzione di ufficiale di pubblica sicurezza nei comuni ove l’autorità locale di P.S. è assente (art. 15 L. n. 121/1981, ma già art. 1, comma 4, TULPS e artt. 6 e 12 R.D. n. 690/1907, e vedasi sul punto la sentenza confermativa Cass. Pen. Sez. I, 10/4/1995, n. 2178 “Poiché nei comuni ove non abbia sede un ufficiale di pubblica sicurezza, le relative funzioni sono esercitate dal sindaco ai sensi dell'art. 6 l. 31 agosto 1907, n. 690, questi assume la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e deve pertanto ritenersi autorizzato in ragione di tale qualità, ai sensi dell'art. 73 r.d. 6 maggio 1940, n. 635, a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 del T.u.l.p.s. ( r.d. 18 giugno 1931, n. 773) ed esonerato dall'obbligo della denuncia ex art. 38 comma 2 del medesimo testo unico”). Sul piano operativo, si precisa che in questo caso il Sindaco dovrebbe essere munito di documento a mezzo del quale il Prefetto asseveri in capo ad egli l’appartenenza alla categoria degli ufficiali di pubblica sicurezza autorizzati a portare le armi di cui all’art. 73 Reg. TULPS. Tuttavia, nella realtà dei fatti tale condizione di favore per il sindaco pare essere caduta in desuetudine, a seguito della circolare interpretativa del Min. Interno nr. 557/PAS/U/017667/10100.A(1)3 del 03.12.2015, che ha disposto che “Al riguardo, come più volte è stato rappresentato, non sembra che al citato art. 73 possa annettersi una portata così ampia. Infatti, tale norma regolamentare, nel determinare le categorie di persone che possono essere autorizzate a portare armi senza licenza, non comprende quella dei Sindaci, i quali non rivestono la qualifica permanente di “Ufficiale di pubblica sicurezza”, cui la legge nel caso specifico si riferisce, ma attendono alle funzioni di pubblica sicurezza soltanto in via sostitutiva e quando ne sorga la necessità.”.
Avv. Adele Morelli
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