La normativa sugli spray al peperoncino

Ho un’armeria e vorrei vendere degli strumenti antiaggressione che erogano spray al peperoncino, quali sono i requisiti a cui devo fare attenzione, per avere la certezza che sto proponendo ai miei clienti un prodotto lecito secondo la normativa italiana?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La normativa da considerare è la seguente:

  1. D.M. n. 103/2011
  2. art. 5 bis L. n. 110/1975 che richiama la Dir. UE n. 69/2019.

1. Il D.M. n. 103/2011 prevede che gli strumenti di autodifesa in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:

  • a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
  • b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
  • c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
  • d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
  • e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Sui prodotti importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

  • a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.

La confezione dei prodotti deve riportare:

  • a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
  • b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;
  • c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;
  • d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante».

Tali ultime indicazioni di cui alle lettere a) e c) possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.

2. L’art. 5 bis della L. n. 110/1975 prevede che, se tali strumenti sono dotati di camera di cartuccia, gli stessi devono essere dotati di un certificato di omologa rilasciato (per ogni modello) da un banco europeo CIP, che ne attesti la conformità alla Dir. UE n. 69/2019 ossia la non trasformabilità in armi.

Pertanto, si deve chiedere al fornitore che ci dia la garanzia che i prodotti sono sia conformi alle prescrizioni tecniche, di composizione e di funzionamento e di etichettatura previste dal D.M. n. 10372011, sia, se provvisti di camera di cartuccia, che siano muniti del certificato di omologa attestante anche la conformità alla Dir. UE n. 69/2019.

Avv. Adele Morelli

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