Normativa sui caricatori

È possibile avere in maniera chiara e completa i riferimenti normativi sui caricatori per le armi comuni da sparo?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Dal punto di vista normativo, va rilevato che, con l’emanazione del D.Lgs. n. 204/2010, in vigore dal 1° luglio 2011 (vedasi anche Circ. Min. Interno del 24 giugno 2011, nr. 557/PAS/10900(27)9), i caricatori per armi comuni da sparo non sono più da considerarsi parte essenziale d’arma (tale decreto legislativo ha infatti modificato l’art. 19 L. n. 110/1975, espungendo dall’elenco delle parti essenziali – quelle per la cui movimentazione è necessario chiedere avviso di trasporto al Questore – i caricatori). A ciò si aggiunga che i caricatori non sono menzionati neppure tra le parti essenziali elencate dalla Dir. UE 555/2021 (già Dir. CEE 477/1991 modif. dalla Dir. UE 853/2017, modifica recepita in Italia dal D.Lgs. n. 104/2018 in vigore dal 14.09.2018, ed infatti l’art. 1bis, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 527/1992, come appunto modificato dal predetto D.Lgs. n. 104/2018, non prevede, tra l’elencazione delle parti essenziali, il caricatore).

Da qui, ne segue che il caricatore progettato e realizzato per l’arma comune da sparo (e che quindi si innesta su di essa) è tecnicamente un accessorio (spesso caratterizzato dall’intercambiabilità), si veda sul punto Cass. pen., Sez. I, sentenza, 17/10/2012, n. 4050 “Sulla base della precedente normativa il caricatore era considerato "parte" di arma [...]; secondo la disciplina attuale, invece, esso risulta declassato ad accessorio, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione dalla normativa sulle armi, come esplicitato anche nella recente Circolare del Ministero dell'Interno in data 24 giugno 2011 n. 557/AS/10900(27)9. Il caricatore di arma da fuoco può, dunque, essere liberamente detenuto anche da chi sia privo di una qualunque licenza per armi”; invece, i caricatori specificamente progettati e realizzati per le armi da guerra, sono materiali d’armamento.

  • a)    Quanti colpi per le armi comuni da sparo (art. 2, comma 2, L. n. 110/1975 come modificato dal D. Lgs. n. 104/2018) - caricatori o serbatoi fissi o amovibili per armi comuni da sparo (armi da fuoco ed armi da sparo) sono ammessi per le seguenti capacità massime:
  • armi comuni lunghe: fino a 10 colpi;
  • armi comuni corte: fino a 20 colpi;
  • repliche di armi antiche: fino a 10 colpi;
  • numero di colpi maggiore ai suddetti limiti: se A) destinati ad armi qualificate sportive e classificate per quel numero massimo di colpi; B) destinati alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato; C) destinati all'esportazione;
  • armi antiche: conservano il numero di colpi originario;
  • armi demilitarizzate: fino a 10 colpi se lunghe, fino a 20 colpi se corte oppure anche nella capacità maggiorata se trattasi di armi demilitarizzate con qualifica di sportive;
  • b)   Disciplina su acquisto e detenzione (art. 38, comma 1, TULPS, e art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 104/2018)
  • acquisto e detenzione di caricatori per armi comuni da sparo a capacità maggiorata: nessuna prescrizione è prevista a riguardo;
  • acquisto e detenzione di caricatori per armi comuni da sparo a capacità maggiorata:
  • per armi da fuoco sportive: acquistabili e detenibili solo da parte di chi è titolare della c.d. tessera da tiratore sportivo “ossia: tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI (cfr. pag. 4 circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12/09/2018); entro 72 ore dall’acquisto vanno denunciati;
  • per armi da sparo (aria/gas compresso) sportive: libero acquisto con obbligo di denuncia di detenzione entro 72 ore dall’acquisto.

Si vedano in merito:

  • Art. 38, comma 1, TULPS (stralcio): “La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  • Art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 104/2018 (stralcio): “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la detenzione […] di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.

Avv. Adele Morelli

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