La normativa sulle armi bianche proprie e sugli oggetti atti ad offendere

Quali sono le norme di riferimento che disciplinano le armi bianche e gli oggetti atti ad offendere?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ci aiuta a fare il punto la sent. Cass. Pen., Sez. I, sent. (data ud. 16/09/2022) 02/03/2023 n. 8991 (fornisce criteri per l’interpretazione degli art. 45 Reg. TULPS e art. 4 L. n. 110/1975).

La distinzione è tra:

  • Armi bianche (art. 45, comma 1, Reg. TULPS, e art. 4, comma 1, L. n. 110/1975) anche dette armi proprie (è tutto ciò che per destinazione naturale è atto ad offendere e che è naturalmente destinato a recare un’offesa o un danno ad altro soggetto), distinte in:
  • da punta e da taglio (provocano ferite per mezzo di una punta o di una lama di metallo): pugnali, spade, sciabole, baionette, stiletti, bastone animato
  • contundenti (provocano ferite per mezzo di forme contundenti): mazze ferrate, bastoni ferrati, manganelli, sfollagente, noccoliere

Non è mai consentito il porto (il porto è sanzionato dall’art. 4bis L. n. 110/1975).
Vi è l’eccezione del porto di bastone animato con PDA prevista dall’art. 42, comma 3, TULPS, tuttavia trattasi di titolo che non viene più rilasciato da anni (il porto di un bastone animato senza lo specifico PDA è sanzionato dall’art. 699, comma 1, c.p.);

  • Oggetti atti ad offendere (art. 45, comma 2, Reg. TULPS, e art. 4, comma 2, L. n. 110/1975) anche detti armi improprie (sono strumenti idonei ad offendere, ma non hanno, in via esclusiva e per destinazione naturale, questo scopo, né sono stati ideati e realizzati per queste finalità), distinti in:
  • bastoni muniti di puntale acuminato
  • strumenti da punta e da taglio (strumenti che pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili):esempio forbici, taglierino, coltello operativo…
  • mazze, tubi, catene, fionde, sfere metalliche, bulloni
  • qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio ma che appare chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona (anche detti “armi improprie innominate” Cass. Pen., Sez. IV, sent. (data ud. 22/11/2018) 14/01/2019 n. 1482), (es: martello, cacciavite, ascia, trapano etc.)

Il porto è consentito solo per giustificato motivo (il porto senza giustificato motivo è sanzionato dall’art. 4, comma 3, L. n. 110/1975).

Avv. Adele Morelli

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