Detenere un'arma ereditata senza un Porto d'Armi
Mi viene riferita l'esistenza di una circolare che indicherebbe la possibilità di detenere un’arma ereditata dal defunto padre senza possedere alcun titolo, col solo obbligo di denuncia. Chiedo a voi conferma che sia corretto.
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
Sul punto si rinvengono 3 circolari in materia di rinvenimento ed eredità armi:
- la nr. 559/C.12224/10100(2)1 del 21.07.1993
- la nr. 559/C.16082/10179 (3) del 11.04.1995
- la nr. 557PAS/9624-10100(2)1 del 19.07.2004
leggendo le quali si deduce la conferma del principio superiore sancito dall’art. 35 TULPS ossia che in ogni caso, per acquisire e detenere un'arma, anche se il ricevente è un erede, è necessario disporre del titolo di Polizia (porto d'armi o nulla osta all'acquisto del Questore). Nel caso del nulla osta all'acquisto (perché non si è titolari di porto d’armi), l'ufficio potrebbe discrezionalmente rilasciarglielo con la sola produzione del certificato medico, se lei rinunciasse alla detenzione del munizionamento, come indicato nelle su elencate circolari.
Le ricordiamo ovviamente che, al completamento di queste operazioni, quando l'ufficio le consentirà di intestarsi e detenere l'arma, il tutto dovrà essere riportato nella classica denuncia di detenzione armi.
Avv. Adele Morelli
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