Riferimenti normativi per il titolare di licenza di collezione di armi antiche

È vero che il titolare di licenza di collezione armi antiche non ha l’obbligo di inserire in collezione tutti gli esemplari di armi antiche che detiene?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

In risposta al quesito, la normativa di riferimento per il titolare di licenza di collezione di armi antiche è la seguente:

1. la denuncia di detenzione è prevista per le variazioni sostanziali, come disposto da:

  • art. 32, comma 3, TULPS: “La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516.”;
  • art. 38, comma 2, TULPS: “Sono esenti dall'obbligo della denuncia: […] b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;”;
  • DM 14/04/1982 art. 11. Collezioni - Validità della licenza - Modificazioni nella consistenza delle collezioni: “La licenza per la collezione delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al questore, nelle forme previste dall'art. 7, quinto comma, del presente decreto, i cambiamenti sostanziali delle collezioni o del luogo in cui sono custodite. Tali cambiamenti vanno annotati sulla licenza. Il titolare della licenza di collezione prevista dall'art. 8 può, con l'osservanza dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, acquistare o vendere le armi di cui all'art. 1 per migliorare la propria collezione, senza l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, purché sia certo dell'identità personale del cedente o dell'acquirente e che lo stesso disponga legittimamente dei materiali di specie o possa detenerli in conformità alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. Resta salvo, in ogni caso, l'adempimento di cui al comma secondo del presente articolo.”;
  • Circ. Min. Interno nr. 5597C.10789-10171(6) del 02/08/2000: “[…] si osserva che l’espressione “cambiamenti sostanziali” figurante all’art. 11 del D.M. 14 aprile 1982 deve essere intesa nel senso che il collezionista di armi antiche, artistiche, ovvero rare di importanza storica, deve farne denuncia nel caso modifichi il tipo di armi, passando, ad esempio, da una collezione di armi lunghe a quella di armi corte, oppure da una collezione di armi da taglio ad una collezione di armi da fuoco. È evidente la “ratio” di tale pronuncia giurisdizionale: sottrarre, armi obiettivamente meno insidiose, rispetto alle armi “moderne”, dall’applicazione dell’art. 58 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che, come è noto prevede l’obbligo della denuncia di qualsiasi modificazione, nella specie e nella quantità delle armi detenute. Peraltro sulla tematica si è espressa la Corte di Cassazione che con la sentenza emessa dalla Sez. I n. 09456 del 16/9/1986 ha stabilito che sono soggetti all’obbligo della denuncia solo i cambiamenti qualitativi della collezione e non quelli quantitativi.”;

2. non deve produrre il certificato medico di idoneità alla detenzione delle armi, come previsto da:

  • art. 38, co. 4, TULPS: “Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione […] dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.”;
  •  Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(2799 del 12/09/2018: “[…] attraverso la riscrittura del quarto comma dell’art. 38 TULPS, viene introdotto l’obbligo di presentare all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in assenza, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, ogni cinque anni, un certificato medico attestante i prescritti requisiti a carico dei soggetti che detengono le armi, anche in collezione. Si precisa che tale norma non si applica: […] ai collezionisti di armi antiche.

Avv. Adele Morelli

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