Il calibro 300 AAC Blackout è tipico per arma lunga
Vorrei sapere quante munizioni in cal. 300 AAC Blackout posso detenere. La mia Caserma dei Carabinieri ritiene che si tratti di un calibro tipico per arma corta, detenibile nel nr. massimo di 200; io invece sostengo che, avendo le caratteristiche proprie delle munizioni da caccia, ovvero in questo caso diametro della palla pari a 7.62mm, i colpi detenibili rientrano tra quelli "da fucile da caccia", ovvero con tetto massimo di 1500 colpi previsti dalla legge, anche se, nel mio caso, li andrò ad utilizzare nel mio AR15 che ho in denuncia, che è classificato B9 arma sportiva, per svolgere attività al poligono con un PDA uso sportivo (e non le userò per effettuare attività venatoria).
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
La cartuccia in cal. 300 AAC Blackout è una cartuccia derivata dal cal. 223 Rem. Tale calibro è anche conosciuto come 7.62×35mm ed è calibro tipico per arma lunga ed utilizzabile a caccia (vi sono ad esempio varie carabine bolt-action in cal. 300 AAC Blackout) ai sensi di quanto dispone l’art. 13, comma 1, L. n. 157/1992. Il quantitativo detenibile è pertanto quello specificato dall’art.97, comma 1, Reg. TULPS ossia 1500, a prescindere dall’arma che si detiene o dalla tipologia di PdA di cui si è titolari o se quelle munizioni verranno utilizzate al poligono o nell’esercizio di attività venatoria. Ai sensi della normativa italiana, infatti, NON sussiste alcun collegamento tra le armi in denuncia e/o la tipologia di PdA di cui si è titolari e/o l’attività sportiva/venatoria che si andrà a svolgere e le munizioni detenibili, nel senso che, a prescindere da tutte tali discriminanti appena elencate, i quantitativi e le tipologie di munizioni che posso detenere sono sempre e comunque quelli previsti dall’art. 97, comma 1, Reg. TULPS ossia “Possono tenersi […] un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella”, prescrizione che il legislatore dà in maniera secca, senza ancorarla ad altri criteri.
Peraltro, utile sul punto risulta essere la circolare Min. Interno nr. 557/B.20013-1017181) del 31/03/2004, che, rispondendo ad un quesito in materia di presupposti per il rilascio di licenza prefettizia legata ad attività sportiva, chiarisce che il rilascio di tale licenza è riferito esclusivamente alle munizioni per arma corta, poiché quelle da fucile da caccia sono già previste di default dal legislatore in un quantitativo che è da ritenersi congruo anche per attività sportiva ossia appunto 1.500: “Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata (ad esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di munizioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola (il limite di 1500 posto dall’art. 97 per le munizioni da fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell’utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il deposito di tali cartucce non oltre il limite massimo di 1500.”.
Si consideri infine che, ai sensi dell’art. 22 L. n. 110/1975, è consentito il comodato di armi da caccia o sportive, ragione in più per poter detenere anche munizioni che non siano compatibili con le armi che si hanno in denuncia.
Avv. Adele Morelli
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