Slovenia: Carta Europea, armi da sparo per uso sportivo e munizioni

Con la Carta Europea, nel caso di competizione internazionale in Slovenia, oltre all’arma sportiva si possono trasferire anche le relative munizioni?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

L’esportazione temporanea di armi da sparo per uso sportivo da parte di persone residenti in Italia munite di Carta Europea può avvenire nel numero massimo di tre pezzi unitamente a mille cartucce complessive (art. 5, comma 2, D.M. 24 novembre 1978). Il soggetto che intende esportare temporaneamente le dette armi (e munizioni), oltre ad essere titolare di Carta Europea in corso di validità (sulla quale, ovviamente, sono iscritte le armi che saranno trasportate), deve essere in possesso di specifica dichiarazione rilasciata dalla Federazione Italiana Tiro A Volo o dalla Unione Italiana Tiro A Segno, ove sono indicate le generalità dell’interessato, il luogo di destinazione, la finalità (tipologia delle gare, luogo e date) e l’elencazione dettagliata dell’armamento (armi e cartucce): trattasi di requisito tassativo, perché, in caso di controlli attraverso le dogane di confine, lo stesso potrà motivare il suo viaggio in possesso di armi, come prescrive specificamente la normativa (artt. 5 e 5bis D.M. 24 novembre 1978 e art. 12, comma 3, Dir. CEE 18 giugno 1991, n. 477).       

Per quanto riguarda il trasporto vero e proprio delle armi e delle munizioni, si evidenzia che:

  • in caso di viaggio in auto o su natante (imbarcazione privata), le armi vanno tenute, scariche e smontate, nell’apposita custodia, le munizioni vanno conservate in specifici contenitori e, se possibile, neanche troppo vicine alle armi;
  • in caso di viaggio su treni, navi traghetto, veicoli destinati al trasporto pubblico terrestre e più in generale veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo di persone, le armi vanno trasportate, scariche e smontate, nell’apposita custodia, e le munizioni vanno tenute in specifici contenitori (artt. 1 e 33 D.P.R. 753/1980); tuttavia si suggerisce di informarsi preventivamente presso l’ente adibito al trasporto in merito ad eventuali modalità specifiche di trasporto dell’armamento;
  • in caso di viaggio in aeromobile adibito al trasporto pubblico, il soggetto interessato dovrà denunciare e consegnare armi e munizioni all’ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o, se assente, all’ufficio di polizia dell’aeroporto, il quale provvederà all’ispezione e poi alla consegna al comandante o ad altro membro dell’equipaggio all’uopo preposto, che si occuperanno dell’imbarco e della custodia durante il viaggio; all’arrivo, per il ritiro ci si dovrà nuovamente recare ai predetti uffici oppure seguire le disposizioni locali (L. n. 694/1994); a tal proposito, si suggerisce di informarsi preventivamente presso la compagnia di volo, al fine di verificare sia le modalità di trasporto delle armi e delle munizioni sia se la compagnia prescelta consenta il trasporto delle munizioni, atteso il Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione europea del 4 marzo 2010 che vieterebbe il trasporto di munizioni nel bagaglio da stiva (appendice 5-B), il quale regolamento è oggetto di interpretazioni svariate e personalizzate da parte di ciascuna compagnia aerea, prevalentemente comunque in termini permissivi.

Avv. Adele Morelli

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