Mitragliatrice MG 42/53 disattivata in Germania: adempimenti necessari per il trasferimento in Italia

Sono titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e sono interessato a trasferire definitivamente in Italia, dalla Germania, una MG 42/53, trattasi di mitragliatrice yugoslava che è già stata disattivata in Germania con rilascio di apposito certificato, tuttavia mi è stato detto che la disattivazione ivi eseguita non è a norma con le vigenti prescrizioni italiane, cosa devo fare per regolarizzarla qui in Italia?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Per disattivazione s’intende l’operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali (art. 13bis L. n. 110/1975 e Circ. Min. Int. 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002).  Nel caso in esame, si tratterebbe di arma militare già disattivata in Germania, la quale, tuttavia, per essere considerata tale anche nel nostro paese, deve essere oggetto della specifica procedura prevista dalla nostra normativa: la disciplina di riferimento è contenuta nella Circ. Min. Int. 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002 a cui rimanda l’art. 13bis della L. n.  110/1975, che prevede che siano deputati alla disattivazione solo specifici soggetti pubblici o privati muniti di apposita licenza; pertanto, non essendovi una previsione specifica con riferimento all’importazione o trasferimento definitivo in Italia di armi disattivate all’estero (disciplina specifica che invece è prevista per le armi demilitarizzate, art. 1.d della summenzionata circolare), si ritiene in via prudenziale di dover interpretare la fattispecie proposta nel senso che, allo stato attuale, l’arma verrebbe trasferita in Italia non come arma disattivata, ma come arma (da guerra o tipo guerra) demilitarizzata, a condizione però che la stessa, tecnicamente, pur non potendosi definire un mero simulacro secondo la normativa italiana, al contempo non abbia neppure più le caratteristiche tecniche e funzionali di un’arma da guerra.  Sostanzialmente, il soggetto interessato, ad avviso della scrivente, deve verificare che sul piano tecnico e funzionale l’arma in questione, sebbene non possa definirsi mero simulacro secondo la nostra normativa (questo emerge dal  quesito), possa comunque, sempre secondo la medesima disciplina italiana, definirsi almeno arma demilitarizzata, altrimenti potrebbe incorrere nel rischio di trasferire in Italia un’arma da guerra o tipo guerra, ponendo in essere una condotta illecita e penalmente rilevante, sanzionata con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da €10.000,00 a €50.000,00 (art. 1 L. n. 895/1967).

Si osserva infatti che, se da un lato potrebbe giustamente obiettarsi che l’arma introdotta in Italia sarebbe comunque tecnicamente un simulacro, dunque un oggetto inidoneo a recare offesa in modo permanente ed irreversibile e pertanto non necessitante delle verifiche a cui devono essere sottoposte le armi demilitarizzate all’estero ed importate in Italia, dall’altro sta però la normativa specifica di riferimento, carente e poco chiara, che vieta l’introduzione in Italia senza autorizzazione di armi da guerra o tipo guerra (art. 1 L. n. 895/1967) e che prevede che queste stesse possano essere detenute ed introdotte nello stato da privati solo dopo essere state oggetto di un iter procedurale (demilitarizzazione o disattivazione) specificato da apposita Circolare ministeriale, a cui rinvia la legge ordinaria (art. 13bis L. n. 110/1975) e che dunque la integra. Pertanto, stando alla lettera di tutta la disciplina di riferimento, poiché non vi è una previsione espressa e specifica per le armi disattivate all’estero, si ritiene, per mero scrupolo difensivo nell’interesse del soggetto possessore (onde evitargli eventuali procedimenti penali, sospensioni o revoche amministrative, etc., dovuti ad una normativa carente e poco chiara), che le stesse, anche se tecnicamente dei meri simulacri, possano essere introdotte in Italia solo e comunque come armi comuni, le quali debbono poi essere sottoposte alle operazioni di disattivazione presso un soggetto italiano all’uopo autorizzato; nel caso specifico, trattandosi di arma-simulacro già arma da guerra, si ritiene la stessa possa entrare in Italia non come arma comune, ma come arma comune demilitarizzata, dunque, una volta attraversato il valico, l’arma, anche se simulacro, in ogni caso dovrà essere sottoposta alle operazioni di verifica presso il Banco Nazionale di Prova previste per le armi demilitarizzate all’estero (ad avviso della scrivente, infatti, non può entrare in Italia come arma comune, poiché la stessa nasce come arma da guerra).   

A titolo esemplificativo, le operazioni di demilitarizzazione devono riguardare contestualmente nello stesso esemplare le seguenti parti, meccanismi, sistemi o congegni: congegno di scatto, tromboncino lanciagranate, alzo per lancio granate, caricatore, calcio pieghevole e/o telescopico, secondo le modalità di trasformazione/asportazione/modifica tassativamente specificate nella Circ. Min. Int. 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002. Appurato che l’arma in questione soddisfi le prescrizioni tecniche sulla demilitarizzazione secondo quanto sancito dalla normativa italiana, il soggetto interessato deve pertanto munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie al trasferimento definitivo in Italia (cd. accordo preventivo) e curare i vari adempimenti tecnici ed amministrativi per “verificare” la demilitarizzazione e quindi completare la disattivazione. Con riferimento a questi ultimi, ossia agli adempienti tecnici ed amministrativi, si evidenzia che le armi demilitarizzate all’estero, una volta giunte in Italia sono soggette alle verifiche e prove presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia, il quale in questo caso dovrà verificare la corrispondenza alle prescrizioni italiane delle operazioni di demilitarizzazione effettuate in Germania.

Materialmente, le operazioni da porre in essere sono le seguenti:

  • il possessore, appena giunto in Italia, deve denunciare immediatamente (entro e non oltre le 72 ore) la detenzione dell’arma presso il proprio Comando dei Carabinieri o il locale ufficio di Pubblica Sicurezza e contestualmente deve recarsi con l’arma al Banco di Prova di Gardone Valtrompia, munito della certificazione attestante le operazioni di demilitarizzazione eseguite sull’arma rilasciata dalla ditta tedesca che le ha effettuate tradotta in italiano;
  • il Banco di Prova di GVT sottoporrà l’arma a verifiche e prove, al fine di appurare la corrispondenza alle prescrizioni italiane delle operazioni di demilitarizzazione effettuate; se le verifiche avranno esito positivo, il Banco provvederà a rilasciare apposita relazione e ad attribuire all’arma la classifica di arma comune e quindi vi apporrà i relativi punzoni;
  • il possessore, quindi, consegnerà alla propria questura:  copia conforme all’originale della certificazione attestante le operazioni di demilitarizzazione eseguite sull’arma rilasciata dalla ditta tedesca che le ha effettuate tradotta in italiano, la copia della licenza di fabbricazione di armi da guerra o titolo analogo di cui è titolare la medesima ditta tedesca (sostanzialmente, un titolo che provi che chi ha eseguito la demilitarizzazione è abilitato a farlo), un’autocertificazione contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento e le operazioni eseguite sull’arma, copia conforme all’originale della relazione rilasciata dal Banco di Prova.       

Successivamente, il possessore dell’arma dovrà:

  • comunicare alla propria questura per iscritto che intende avviare sull’arma la procedura tecnica di disattivazione (indicando i dati identificativi dell’arma, e cioè marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro, e i dati della ditta che effettuerà le operazioni di disattivazione) ed attendere i 90 giorni entro cui la medesima questura dovrà rendergli nota la cd. presa d’atto (con cui sostanzialmente lascia intendere che non ha interesse a che quell’arma vada a comporre il patrimonio storico e artistico nazionale, D.Lgs.vo n. 490/1999);
  • portare l’arma demilitarizzata, unitamente alla suddetta presa d’atto, presso una ditta italiana munita di licenza di fabbricazione di armi comuni o da guerra o di riparazione armi comuni;
  • la ditta provvederà ad effettuare sull’arma le operazioni tecniche di disattivazione, che dovranno riguardare contestualmente nello stesso esemplare le seguenti parti, sistemi o congegni: sistemi di chiusura, canna/canne, percussore, estrattore ed espulsore, bipede, affusti e congegni di puntamento, baionetta, pistone per recupero di gas, otturatore, caricatore, tamburo delle armi a rotazione, secondo le modalità tassativamente specificate nella Circ. Min. Int. 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002; quindi, la ditta rilascerà apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella predetta circolare; 
  • il possessore, quindi, munito di tale certificazione in copia conforme all’originale oppure di un’autocertificazione, si recherà presso il proprio Comando dei Carabinieri o altro ufficio locale di Pubblica Sicurezza (potrebbe essere la stessa questura) ove aveva effettuato la denuncia dell’arma, per comunicare la disattivazione dell’arma e quindi chiedere che la stessa venga rimossa dalla propria denuncia (art. 58 Reg. TULPS).   

Per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie al trasferimento definitivo in Italia (cd. accordo preventivo), che devono essere conseguite prima di tutto, ossia prima di recarsi in Germania a prendere l’arma,  il soggetto interessato deve:

  •  inoltrare personalmente presso la propria questura di residenza una richiesta di accordo preventivo (è l’accordo preventivo al trasferimento, art. 7, co. 2, Dir. CEE 477/1991, artt. 5 e 8 D.Lgs.vo n. 527/1992 e art. 5 D.M. n. 635/1996) indicando i propri dati anagrafici e licenze, i dati del cedente con le licenze e il paese UE da cui partirà il trasferimento, tutti i dati identificativi dell’arma o delle armi (quantità, tipo, marca, modello, calibro, matricola qualora richiesta, categoria -indicando tassativamente Categoria B, ovvero quella delle armi soggette ad autorizzazione, poiché in Italia tutte le armi comuni sono annoverate in tale categoria-), specificare che si tratta di arma demilitarizzata e/o disattivata in Germania la quale deve essere “verificata” (e punzonata) presso il Banco di Prova di GVT e quindi disattivata da una ditta italiana ed allegare copia conforme all’originale della certificazione attestante le operazioni di demilitarizzazione eseguite sull’arma rilasciata dalla ditta tedesca che le ha effettuate tradotta in italiano, copia della licenza di fabbricazione di armi da guerra o titolo analogo di cui è titolare la medesima ditta tedesca (sostanzialmente, un titolo che provi che chi ha eseguito la demilitarizzazione è abilitato a farlo), un’autocertificazione contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento e le operazioni eseguite sull’arma, specificare che si tratta di arma non catalogata e che deve essere sottoposta previamente a classificazione (questo avverrà al momento della verifica presso il Banco di Prova) prima di essere disattivata (secondo l’iter sopra specificato), indicare il mezzo di trasferimento, la data di partenza e la data prevista per l’arrivo, il tragitto che verrà effettuato ed il valico d’ingresso in Italia; l’accordo preventivo viene rilasciato nei successivi 90 giorni, in esso è indicata la durata della sua validità;
  • l’accordo preventivo così ottenuto deve essere presentato (solitamente da parte del venditore) all’autorità pubblica tedesca competente in materia, avanzando altra richiesta di accordo preventivo, la predetta autorità provvederà rilasciando l’autorizzazione al trasferimento (art. 11, co. 2, Dir. CEE 477/1991), la quale autorizzazione seguirà l’arma fino al suo arrivo al luogo di detenzione in Italia;
  • giunta in Italia, l’arma dovrà essere trasportata fino al Banco di Prova di Gardone Valtrompia per gli adempimenti sopra specificati e comunque di essa il possessore dovrà effettuare denuncia di detenzione entro e non oltre le successive 72 ore, come sopra indicato.

Risposta in sintesi

Non essendovi una previsione specifica con riferimento all’importazione o trasferimento definitivo in Italia di armi disattivate all’estero (disciplina specifica che invece è prevista per le armi demilitarizzate, art. 1.d della Circ. Min. Int. 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002 a cui rinvia l’art. 13bis L. n. 110/1975), si ritiene in via prudenziale di dover interpretare la fattispecie proposta nel senso che, allo stato attuale, l’arma verrebbe trasferita in Italia non come arma disattivata, ma come arma (da guerra o tipo guerra) demilitarizzata (trattasi, infatti, sì di arma comune/simulacro, ma che nasce come arma da guerra), la quale deve essere previamente sottoposta alle “verifiche” presso il Banco di Prova di GVT, e quindi sottoposta (nuovamente) a disattivazione da parte di soggetto italiano all’uopo autorizzato ex art. 13bis, co. 4 , L. n. 110/1975.

Avv. Adele Morelli 

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