Armi militari disattivate all'estero e introdotte in Italia ante 1994
Quali erano le prescrizioni da seguire ante 1994 per le armi militari disattivate all’estero ed introdotte in Italia?
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
L’introduzione in Italia, fino a luglio 1994, di armi disattivate all’estero, avveniva in assenza di qualsivoglia prescrizione normativa (il primo accenno, infatti, lo troviamo nella Circolare 11 luglio 1994 seguita dalla Circolare 21 luglio 1995 e da ultimo dalla Circolare 20 settembre 2002 vigente, la "consacrazione" della prescrizione normativa arriva con il D.Lgs. n. 204/2010, che ha introdotto l'art. 13bis della L. n. 110/1975 con decorrenza dal 1 luglio 2011) e l'unica disposizione applicabile sul punto era l'art. 1 L. n.186/1960, il quale prescrive l'obbligo delle prove di pressione presso il BNP per le "armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere [...] modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati"; non essendovi ante 1994 alcuna specifica prescrizione tecnico-giuridica riferibile alle armi disattivate, pertanto, un'arma nata come militare disattivata all'estero poteva essere trasferita in Italia senza alcun adempimento, ovviamente purché la stessa fosse in tutto e per tutto un simulacro, rischiando altrimenti di incorrere nel reato di introduzione di armi da guerra di cui all’art. 1 L. n. 895/1967.
Avv. Adele Morelli
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